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Quando si parla di termine di prescrizione del diritto ci riferiamo a un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano che concerne il trascorrere del tempo in merito all’esercizio di un determinato diritto.
La prescrizione è regolata in maniera dettagliata a partire dall’art. 2934 del Codice Civile ed è estremamente importante conoscere la sua disciplina proprio per evitare che tu, titolare di un diritto, non possa più esercitarlo.
Come potrai facilmente intuire, il termine di prescrizione non è uguale per ogni diritto previsto nel nostro ordinamento giuridico. Vi è infatti, innanzitutto, una prescrizione nel diritto civile e nel diritto penale. Poi, nell’ambito del diritto civile, che è il nostro contesto di analisi, si giunge a ulteriori classificazioni.
Proprio per questo motivo, se sei interessato a saperne di più, proverò a spiegarti compiutamente la disciplina della prescrizione.
1. Termine di prescrizione: disciplina generale
Come accennato, la prescrizione è espressamente prevista dal nostro Codice Civile all’art. 2934.
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”
La norma è chiara e di immediata comprensione.
Un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo che la legge prevede per l’esercizio dello stesso.
Dunque, lo scopo della norma è rimediare all’inerzia del titolare di un diritto.
Se, infatti, l’inerzia si protrae per un certo periodo di tempo, il diritto si estingue per intervenuta prescrizione.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In merito, però, può essere interessante rilevare subito un’eccezione significativa posta in luce dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11/01/2008 n° 583).
Infatti, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto.
I criteri da adottare sono l’ordinaria oggettiva diligenza e le conoscenze scientifiche.
È nullo, poi, ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Infatti, si può rinunciare alla prescrizione solo quando essa è compiuta.
Inoltre, il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.
Questo significa che spetta alla parte interessata rilevare la prescrizione in sede di giudizio.
Casi giurisprudenziali
Per quel che concerne i terzi, invece, la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato, come statuito dall’art. 2939 del Codice Civile.
La Giurisprudenza si è chiesta se la prescrizione può essere eccepita dall’assicurazione chiamata in garanzia (Cassazione n. 31071/2019).
Ebbene, la prescrizione eccepita dall’assicuratore chiamato in garanzia dall’assicurato produce effetti nei confronti del debitore principale anche se quest’ultimo ha sollevato l’eccezione in ritardo.
2. Sospensione del termine di prescrizione
La prescrizione rimane sospesa: tra i coniugi, tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’art. 316 del Codice Civile o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte.
Rimane sospesa tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale.
Si ha sospensione tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario, tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata.
Infine, la prescrizione è sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
È interessante notare che la Corte Costituzionale (sentenza 24 luglio 1998, n. 322) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2941 del Codice Civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La norma, infatti, è stata modificata dall’art. 92, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
La prescrizione rimane, inoltre, sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità.
La sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, di cui all’ articolo 2942 del Codice Civile, si applica anche nel caso in cui il rappresentante legale si trovi in conflitto d’interesse con il rappresentato (sentenza Cassazione n. sentenza 01/02/2007 n. 2211).
3. Interruzione del termine di prescrizione
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda di prescrizione proposta nel corso di un giudizio.
Occorre subito specificare che l’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
La prescrizione è sospesa durante il tempo delle operazioni peritali. Tuttavia, le comunicazioni dell’assicurato al perito non sono idonei atti di costituzione in mora. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 26 luglio 2017 n. 18376).
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, come stabilito dall’art. 2944 del Codice Civile.
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile, non hanno efficacia interruttiva.
Effetti e durata dell’interruzione
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
La prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio in due casi.
- Quando è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio e quando è proposta la domanda di prescrizione nel giudizio stesso.
- Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.
4. Termine della prescrizione
L’art. 2946 del Codice Civile recita testualmente:
“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
La prescrizione di un diritto in 10 anni viene denominata prescrizione ordinaria.
Prescrizioni brevi
Vi sono poi le cd. prescrizioni brevi, quale, ad esempio, la prescrizione al diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
In particolare, non posso non segnalare un’ordinanza della Cassazione recentissima (ordinanza 10 giugno 2020, n. 11097), in cui la Suprema Corte affronta il delicato tema dell’illecito c.d. endofamiliare.
In particolare, la violazione degli obblighi genitoriali, protratta per un arco di tempo rilevante, ha natura di illecito permanente (e non istantaneo ad effetti permanenti), con indubbie conseguenze in punto di prescrizione.
La particolare tipologia di danno che ne consegue, tale da incidere pesantemente sulla sfera psicologica e formativa del danneggiato, impone che il decorso prescrizionale abbia inizio nel momento in cui la vittima di abbandono genitoriale è concretamente in grado di esercitare il diritto al risarcimento.
Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni: le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, le annualità delle pensioni alimentari, le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
In cinque anni si prescrivono, altresì, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali , se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Prescrizioni presuntive
Esistono poi le c.d. prescrizioni che riguardano debiti di particolare natura che la legge presume estinti con il decorso di termini stabiliti da 6 mesi a 3 anni.
In questo modo, si lascia alla parte contro la quale sia opposta la prescrizione il solo rimedio di deferire all’altra parte il giuramento decisorio per verificare se l’estinzione del debito si sia effettivamente verificata. Il rischio del deferimento di giuramento decisorio consiste nel fatto che il creditore non può, in sede civile, provarne la falsità. Si tratta di una presunzione legale di pagamento, e, quindi, di estinzione dell’obbligazione.
L’istituto risponde all’esigenza di tutelare il debitore in quei rapporti che, nella vita di tutti i giorni, sorgono e si estinguono senza particolari difficoltà.
In sostanza, come avrai potuto notare, non è affatto semplice la disciplina della prescrizione e del suo termine.
Proprio per questo motivo, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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