Testamento internazionale: come funziona?

Il testamento internazionale è una delle forme testamentarie di più recente introduzione nel nostro ordinamento, previsto per far fronte alla crescente circolazione di persone. Uno degli effetti della globalizzazione è stato, appunto, quello di favorire gli spostamenti, nonché la realizzazione di attività economiche in Europa e al di fuori di essa.

Potresti, allora, avere la necessità di redigere un testamento, di disporre dei tuoi averi per il momento in cui non sarai più in vita, ma o ti trovi in uno Stato estero, oppure parte dei tuoi beni non si trovano in Italia. Problemi analoghi si pongono anche, ad esempio, se sei un cittadino straniero, residente su suolo italiano da alcuni anni, ma non hai ancor acquisito la cittadinanza.

Allora, in queste due circostanze, come potrai fare?

In realtà, il legislatore, in ossequio agli obblighi internazionali, ha introdotto la figura del testamento internazionale, proprio per facilitare la disposizione dei propri averi, ove vengano in evidenza profili di internazionalità.

Cercheremo, quindi, nel presente articolo, di descrivere brevemente cosa è un testamento internazionale e come può essere stipulato.

1. Che cos’è un testamento internazionale?

Prima di tutto sembra opportuno delineare cosa si intenda per testamento internazionale. Questo, come la corrispondente figura disciplinata dal codice civile all’art. 687 c.c., è un atto giuridico unilaterale, con il quale l’autore stabilisce come disporre dei propri beni per il momento in cui non sarà più in vita.

Nel caso di cui discutiamo, sussistono, poi, interferenze con ordinamenti stranieri. Tuttavia, la peculiarità, che lo rende utile al tuo scopo, è che non è necessario scegliere la disciplina di uno Stato, da applicare all’atto.

Con il testamento internazionale, infatti, la parte redigente non deve individuare le norme che regolano l’atto, se, cioè, sia applicabile la disciplina testamentaria italiana o dell’altro Stato, con cui si è generata la predetta interferenza.

Oggi, tale inconveniente, che in passato insorgeva quando il fenomeno della successione interessava più Nazioni, è stato superato. Scegliendo la forma del testamento internazionale, infatti, questo sarà valido indipendentemente da dove è stato redatto e dalla nazionalità del testatore. Ciò, ovviamente, se sono rispettate le formalità previste dalla legge.

L’articolo 1 dell’Annesso alla Legge n. 387/1990, che definisce cos’è un testamento internazionale, stabilisce infatti che:

“Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso”.

Ciò posto, passiamo ora a descrivere la disciplina di tale forma testamentaria, in modo tale da poterti indirizzare sulla scelta della tipologia di atto da adottare.

2. Chi può redigere il testamento internazionale?

La prima domanda che ti starai ponendo è se puoi redigere un testamento internazionale. A tale quesito, invero, abbiamo già in parte risposto, tuttavia sembra opportuno procedere ad alcune precisazioni.

Possono sicuramente adottare questo atto tutti i cittadini italiani. Non rileva che essi si trovino in Italia o all’estero al momento della redazione, né, altrettanto dove i loro averi siano localizzati. Tuttavia, se il cittadino italiano si trova all’esterno, non sarà il notaio chiamato a ricevere il testamento, ma un agente diplomatico o consolare.

Anche il cittadino straniero in Italia, come già affermato, può adottare questa testamento, purché sia riconosciuto dal suo Paese di provenienza.

Una peculiarità di questo istituto, rispetto al testamento codicistico, è che la Legge n. 387/1990 non richiede la capacità di testare come un requisito necessario, ai fini della validità.

Ciò, ti potrebbe agevolare ulteriormente, perché possono fare testamento anche il muto, sordomuto, cieco o analfabeta.

3. Come si redige un testamento internazionale?

Ovviamente, ciò che maggiormente ti interesserà è come redigere suddetto atto, il quale è costituito da alcuni elementi e requisiti fondamentali.

Il testamento internazionale si compone di due parti: la scheda testamentaria e l’annotazione. Nella prima delle due parti devono essere indicate le volontà testamentarie, mentre l’attestato serve ad accertare il rispetto di tutte le formalità prescritte.

I due documenti sono autonomi e distinti, anche la stessa disciplina è prevista in norma separate. La scheda è, infatti, descritta dagli artt. 3 e seguenti della Legge n. 387/1990, mentre l’attestato trova la sua disciplina negli artt. 9 e 13 dell’annesso alla presente disposizione.

4. Cosa deve contenere la scheda testamentaria?

La scheda testamentaria dovrà essere stesa seguendo le formalità previste dall’art. 3 della Legge n. 387/1990, che dovrai tenere ben a mente.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la scheda deve essere redatta in forma scritta dal testatore o da un soggetto da lui scelto. Non sono previsti, invece, limiti per quanto riguarda la scelta del mezzo di scrittura, che può anche essere manuale. Il testatore può, poi, adottare la lingua che riterrà più opportuna.

La scheda, come ogni tipologia di testamento, è unipersonale, cioè deve essere espressione della esclusiva volontà dell’unico soggetto testatore. Si escludono eventuali forme congiunte, che sarebbero invalide.

L’atto dovrà essere ricevuto da un pubblico ufficiale. Il testatore deve procedere ad una dichiarazione con cui fa proprio il contenuto della scheda, in presenza di due testimoni e di un notaio, o altro soggetto abilitato. Non è, invece, tenuto a comunicare ai presenti le sue ultime volontà.

La scheda testamentaria, inoltre, dev’essere sottoscritta al termine dell’elenco delle disposizioni testamentarie, dal testatore, nonché dai testimoni e dal notaio.

Ove, tu non fossi in grado di assolvere ad alcune delle formalità, come la sottoscrizione, potrai darne comunicazione al ricevente. Questo, a sua volta, è tenuto a darne menzione nell’atto stesso. La legge ammette, anche, che il testatore possa indicare una persona terza che firmi la scheda al suo posto. 

5. Vizi formali: quali conseguenze?

Nonostante tali molteplici formalità potrebbero dissuaderti dall’adottare un testamento internazionale, in realtà, predette prescrizioni non sono previste a pena di nullità. Il legislatore ha, infatti, voluto invogliare chiunque abbia la necessità di ricorrere a tale strumento.

In caso di violazione della predetta disciplina, quindi, la sanzione non è l’invalidità. Tuttavia, sono previste rilevanti ripercussioni in capo al ricevente, cioè il notaio, tenuto a garantire la conformità dell’atto e il rispetto delle norme.

D’altronde questa scelta sembra abbastanza chiara. Il testamento internazionale può essere utilizzato anche da cittadini stranieri, che non avendo dimestichezza con la lingua o le usanze, sono maggiormente esposti ad errori.

6. Cos’è l’attestato?

Come avrai già letto, l’attestato è un documento autonomo allegato alla scheda testamentaria. E’ richiamato espressamente dall’art. 9 dell’annesso alla Legge n. 387/1990: “La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati“.

Dalla norma si desume, che questa parte del testamento non compete al disponente, ma al notaio o all’agente diplomatico, che riceve l’atto. E’ un documento autonomo con il quale, appunto, si certifica che sono state adempiute tutte le prescrizioni disciplinate dalla legge.

Il notaio, o altro soggetto abilitato, redige due copie, di cui una viene conservata da lui medesimo e, l’altra, è consegnata al testatore. Come già detto, anche questa formalità non è prevista a pena di nullità.

7. Il testamento internazionale è revocabile?

Sicuramente, ti chiederai cosa accade se, a distanza di tempo dalla redazione, hai intenzione di cambiare le disposizioni contenute nell’atto. Invero, le previsioni testamentarie non vincolano il disponente. Anzi nel nostro ordinamento, vige il principio della libertà di ripensamento, che trova accoglimento anche in questa sede internazionale.

Il testamento in questione, similmente alla figura codicistica, può essere revocato o modificato in ogni momento dal suo autore, fino al momento della sua morte.

Questa affermazione è suffragata dall’art. 14 della Legge n. 387/1990, che dispone: ” il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti”. Quindi, troverà qui applicazione la disciplina prevista per qualsiasi altro atto di disposizione di ultime volontà.

La revoca è, in genere espressa, cioè si realizza tramite una dichiarazione, resa con le medesime formalità dell’atto, con cui si esprime l’intenzione di revocare o modificare il testamento . Si intende espressa, anche quando è redatto un altro testamento, sebbene con forme diverse.

L’atto di revocazione potrebbe, invero, sostanziarsi in comportamenti concludenti, come ad esempio l’alienazione di uno specifico bene oggetto di disposizione.

8. Come si conserva un testamento internazionale?

Una volta che avrai redatto il testamento internazionale, questo dovrà poi essere conservato fino alla morte. In Italia vige una disciplina che impone al notaio ricevente di conservare l’atto di disposizione delle ultime volontà e di annotarlo presso il Registro Generale dei Testamenti tenuto dal Ministero della giustizia.

Anche sul punto, la Legge n. 387/1990 prevede una disposizione. L’art. 14 afferma: “In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto all’art. 9”.

In breve, quindi, la norma rimette la scelta su come conservare l’atto al testatore. In genere, però, esso è conservato in duplice copia dal notaio.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia del testamento internazionale è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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