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Tra le tipologie di testamento che possono essere redatte individuiamo il testamento olografo. Questo si connota per una specifica peculiarità. Esso, infatti, deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Quindi è sicuramente la forma di testamento più semplice, che non comporta ulteriori formalità pubblicitarie e che si connota anche per economicità.
Dunque, questa tipologia di testamento potrebbe risultarti particolarmente utile al fine di procedere alla redazione del testamento, senza ricorrere ad un professionista. In tal modo, potrai risparmiare economicamente, consentendo di preservare la segretezza sulle disposizioni contenute all’interno dell’atto. I vantaggi, quindi, del testamento olografo sono dunque molteplici ed interessanti.
Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente intendiamo descriverti brevemente le caratteristiche essenziali del testamento olografo.
1. Il testamento
Il testamento è l’atto col quale taluno dispone per il tempo in cui non sarà più in vita di tutte le propria sostanze o di parte di esse.
E’ dunque un atto a causa di morte la cui funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore. Il testamento, tuttavia, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale , che sono definiti dalla migliore dottrina atti “post mortem”, in quanto destinati ad avere efficacia solo dopo la morte dell’autore.
La Legge n. 219/2017 reca la disciplina delle “disposizioni anticipate di trattamento” detta “DAT”, note anche come testamento biologico o biotestamento, espresse per l’ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi. Il termine testamento è improprio, in quanto le DAT non disciplinano gli interessi del soggetto per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Al contrario, integrano una manifestazione di volontà destinata ad avere efficacia quando l’autore è ancora in vita, riguardando le cure alle quali egli intende o non intende sottoporsi.
in particolare il testamento è un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio, gratuito, revocabile e modificabile. E’ infine atto personalissimo e formale.
La volontà del testatore deve essere spontanea e deve manifestarsi in modo espresso, in una delle forme previste dalla legge.
Mentre si è affermata l’irrilevanza del motivo negli atti inter vivos, nel testamento esse assumono rilevanza:
- motivo erroneo, causa di annullamento della disposizione quando risulti determinante;
- motivo illecito, causa di nullità della disposizione quando risulti determinante.
1.1. La causa del testamento
La causa del testamento si connota per particolare ampiezza e assolve la funzione di autoregolamentare li interessi e i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, con il limite della meritevolezza dei medesimo e della causa lecita.
Secondo la tesi dominante le disposizioni non patrimoniali possono anche esser diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
Circa la causa di diseredazione, disposizione meramente negativa con cui si escludono taluni soggetti dalla successione, per il più recente approdo della giurisprudenza essa rientra nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà, senza che per diseredare sia necessario procedere all’attribuzione di un bene e senza che sia necessaria la prova di un’implicita istituzione di erede (Cass. SS. UU., sentenza n. 8352/2012).
1.2. Tipologie di testamento
L’ordinamento conosce molteplici tipologie di testamento. In particolare possiamo ricordare le seguenti.
La prima, di cui approfondiremo molteplici aspetti nei successivi paragrafi, è il testamento olografo. Questo si connota per la circostanza che esso è redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Costituisce, quindi, la forma più semplice di negozio testamentario.
Il testamento pubblico, invece, è quel testamento contenuto in un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio. esso fa piena prova, fino a sentenza dichiarativa di falso, delle dichiarazioni del testatore. Ai fini della validità deve essere redatto alla presenza di due testimoni, ricevuto dal notaio, secondo determinate formalità.
Il testamento segreto o misto, invece, consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio che la riceve e la conserva tra i suoi atti.
Una forma peculiare è poi il testamento internazionale. Questa è una forma aggiuntiva di testamento rispetto a quella già disciplinate dai Paesi firmatario della Convenzione di Washington del 1973. Si tratta del documento contenente le volontà del testatore redatto da uno straniero nel territorio italiano o da un cittadino italiano all’estero e consegnato a persona abilitata, quale un notaio o agenti diplomatici e consolare.
2. Caratteristiche del testamento olografo
Tra le tipologie di testamento che possono essere redatte individuiamo il testamento olografo. Questo si connota per una specifica peculiarità. Esso, infatti, deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Quindi è sicuramente la forma di testamento più semplice, che non comporta ulteriori formalità pubblicitarie e che si connota anche per economicità.
Tramite il testamento olografo si garantisce al testatore la possibilità di disporre del proprio patrimonio per il momento in cui non sarà più in vita. Esso assicura anche una certa autonomia e riservatezza, non comportando l’intervento di un pubblico ufficiale o di testimoni, come invece accede per altre forme testamentarie solenni. Inoltre, non sono neanche richiesti specifici mezzi di redazione.
Tale fattispecie può essere adottata da chiunque, purché dotato di capacità di agire e giuridica. Dunque, è necessario che l’autore del testamento olografo sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere al momento in cui procede alla redazione del testo.
Predetti requisiti sono essenziali rispetto a questa tipologia di testamento, proprio in quanto non è prevista la partecipazione del notaio alla conclusione dell’atto. Quindi devono comunque essere rispettate alcune regole formali. In caso contrario esso non sarà produttivo di effetti e non potrà disporre per il patrimonio per il futuro.
Il legislatore poi non ha previsto limiti analoghi nel caso in cui si incorra in sentenze di inabilitazione. Ciò implica che l’inabilitato può validamente disporre mediante testamento olografo. Per quanto attiene invece all’amministrazione di sostegno, il testatore può validamente concludere testamento. In particolare, la disciplina in tema di amministrazione di sostegno presuppone che ogni atto che non sia devoluto all’amministratore, mediante decreto del giudice, può esser validamente concluso dal beneficiario dell’amministrazione.
3. Elementi del testamento olografo
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, il testamento olografo deve contenere una serie di elementi specifici, che implicano la validità dell’atto stesso. In particolare la legge presuppone che siano presenti tre requisiti fondamentali di validità dell’atto:
- l’autografia,
- la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato,
- la sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore.
3.1. Autografia: cosa si intende?
Uno dei principali, e maggiormente caratteristici elementi che connotano il testamento olografo, è l’autografia, ossia l’atto deve essere redatto a mano dal suo autore. Quindi egli provvederà a formalizzare la propria volontà, senza impiegare l’utilizzo di alcuno strumento meccanico. Laddove si proceda alla redazione con un PC o con l’assistenza di taluno, l’atto è invalido. In questo caso infatti mancherebbe il requisito dell’autografia. Tale elemento consente di garantire l’autenticità del documento. E’ dunque anche garanzia della certezza della provenienza dell’atto stesso, quindi anche della volontà.
Tra le ipotesi che escludono l’autografia, vi è anche il caso in cui il testatore si faccia guidare la mano per procedere alla redazione. Infatti, in questo caso, benché il testatore non sia capace di scrivere autonomamente, perché anziano, malato o anche analfabeta, difetta il requisiti. In queste ipotesi l’unica alternativa praticabile è il ricorso al testamento pubblico alla presenza del notaio e dei testimoni.
3.2. Modalità di scrittura
Ovviamente si procederà alla redazione con materiali idonei ed opportuni a garantire l’autenticità, oltre che a garantire l’originalità, oltre a consentire la materiale conservazione del documento nel tempo.
E’ necessario quindi procedere alla redazione con l’uso di penne e matite non cancellabili. In caso contrario, potrebbe sussistere il rischio di cancellazione ad opera di taluno.
Il soggetto del testatore deve quindi procedere a scrivere a mano, inteso anche come scrittura secondo il suo naturale modo di scrivere. Quindi anche la calligrafia deve essere la sua, essa deve anche esser facilmente riconoscibile. Ovviamente si terrò conto anche della possibilità che la grafia muti nel corso degli anni. Infatti, lo stile potrebbe diventare più chiaro con l’età oppure a causa di malattie potrebbe anche esser meno comprensibile. Si terrà conto dei predetti fattori per procedere a stabilire la validità dell’atto.
Non costituisce, invece, causa di nullità la volontaria alterazione volontaria della propria calligrafia per renderla poco riconoscibile. Ovviamente ciò potrebbe comportare che gli eredi pongano in discussione l’autenticità del documento, dando luogo a delle eventuali controversie volte ad accertare la riconducibilità dell’atto all’autore. In tal caso si procederà ad un’attività di confronto della scrittura, facendo riferimento a documenti redatti nello stesso periodo storico in cui è stato redatto il testamento.
La scrittura manuale in genere è in corsivo. Invero, non esiste alcuna preclusione legale alla redazione di un testamento olografo con caratteri differenti, anche eventualmente utilizzando lo stampatello. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato in buona sostanza che non prevale una specifica forma di scrittura su altra. E’ sufficiente che il testo sia attribuibile senza dubbi al testatore. In questo senso anche lo stampatello potrebbe avere caratteristiche tali da assicurare tale riconducibilità, connotandosi per alcune caratteristiche personali peculiari.
Infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 31457/2018, ha affermato la validità di un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove contraria.
3.3. La datazione
Come evidenziato poc’anzi, il testamento olografo deve contenere anche la datazione. Dunque, dovrà esser riportato prima o dopo la sottoscrizione la data in cui l’atto è stato redatto e, preferibilmente, il luogo. In tal modo, si eviteranno eventuali incertezze circa la collocazione temporale del documento. Sarà possibile individuare il momento in cui è stato scritto e firmato dall’autore.
In particolare, il testatore dovrà provvedere ad indicare il giorno, mese e anno in cui è stato scritto. Oltre a tale modalità, potrà anche esser indicato un evento certo che funge da riferimento temporale incontrovertibile, Ad esempio il Natale dell’anno 2022, costituisce una data certa, in quanto riconducibile al 25 dicembre 2022.
La datazione, invero, assolve ad una funzione essenziale, proprio per tale ragione è richiesta ai fini della validità. Esso infatti consente di individuare il tempo di redazione, quindi permette delle verifiche che sono fondamentali al fine della produzione degli effetti del testamento olografo. Infatti, sarà in tal modo possibile accertare che il testatore al momento della redazione era in pieno possesso della capacità di intendere e volere.
Inoltre, ricordiamo anche che in materia di atti testamentari, vale l’atto che è stato redatto per ultimo. Grazie alla data sarà allora possibile individuare l’ultimo che leva efficacia a tutti gli atti successivi.
3.3.1. Vizi della datazione
La datazione può presentare molteplici vizi, che comportano specifiche conseguenze. Ovviamente la principale forma di vizio è la mancanza della data, che comporta l’annullabilità del testamento olografo, secondo specifici termini e modalità.
Invero, la giurisprudenza della Cassazione ha individuato anche ulteriori ipotesi di vizi, che sono astrattamente riconducibili alla mancanza della data. A questa categoria appartengono:
- la data incompleta;
- data erroneamente apposta;
- data falsa.
In primo luogo, possiamo sostenere che sia la data falsa che erronea non costituiscono causa di invalidità del testamento. Ciò si giustifica in quanto, se la data non è palesemente contraffatta o errata, perché si indica un giorno o un evento che appaiono astrattamente non giustificabili, gli eredi potrebbero difficilmente individuare il vizio dell’atto. Dunque, si intende in sostanza tutelare gli eredi, stabilendo che in questi casi non c’è automatica invalidità.
L’erede o altro soggetto che abbia interesse giuridico, può procedere a contestare la veridicità della data, proponendo un’azione volta all’accertamento negativo della provenienza della scrittura. Sull’agente, dunque, grava l’onere di provare la falsità o l’erroneità della data. Ciò, come affermato dalla giurisprudenza, si giustifica anche sulla considerazione per cui il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n.12307/2015).
Quindi, come sostenuto anche nel recente periodo da un’ordinanza della Corte di Cassazione, è possibile contestare la datazione di un testamento olografo:
- attivando un giudizio di accertamento, dove si lamenterà la non veridicità della data;
- fornendo al giudice la prova della falsificazione operata da terzi o dell‘errore materiale in cui è incorso il testatore.
Laddove sussiste errore, inoltre, il giudice potrà procedere alla rettifica della data, facendo ricorso agli elementi offerti a sostegno della richiesta e tramite la scheda testamentaria (Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 10613/2016).
3.4. La sottoscrizione
Il terzo ed ultimo requisito fondamentale del testamento olografo è la sottoscrizione. Ciò implica che il testatore apponga una firma all’atto, in tal modo si comprova l’identità del redigente e l’attribuzione della volontà espressa al soggetto in questione.
In genere, la firma deve essere effettuata con nome e cognome, ma potrebbe anche esser effettuata apponendo un soprannome o uno pseudonomi conosciuto o anche semplicemente tramite un’espressione che possa consentire di identificare la persona del testatore. Un esempio canonico è “il vostro papà”, quando il testamento olografo è costituito da una lettera indirizzata ai figli quali eredi. Ovviamente anche in questo caso è essenziale che la firma non lasci dei dubbi circa la paternità dell’atto, al fine di prevenire eventuali controversie e l’invalidità dello stesso.
Anche la firma, come la data e il corpo dell’atto, deve essere autografa, quindi redatta di proprio pugno dal testatore. Essa è in genere apposta alla fine delle dichiarazioni di volontà. L’eventuale illegibilità della firma, laddove comunque corrisponde a quella ordinariamente apposta dal testatore, non incide sulla validità del requisito. Potrebbe però esser necessario dimostrare in giudizio, in caso di contestazione, che la firma presentava predette caratteristiche. In tal senso, si procede alla comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti.
4. Elementi contenutistici del testamento olografo
Come evidenziato nei paragrafi introduttivi sul testamento, quest’atto, anche ove olografo, può contenere disposizioni concernenti sia il patrimonio, ma anche disposizioni non patrimoniali. Le disposizioni sono poi revocabili fino alla morte del testatore, sia tramite dichiarazione espressa che con atto testamentario successivo.
Come per qualsiasi altro testamento, devono esser rispettate alcune regole in materia di successione, in particolare quelle concernenti le quote spettanti ai legittimari.
Inoltre, il testamento olografo può contenere eventuali aggiunte in momenti successivi. Queste devono essere apposte con specifiche modalità. Infatti, devono essere inserite interamente di pugno dal testatore, datate e sottoscritte. Inoltre, dovranno anche esser interlineate.
5. Cause di invalidità del testamento olografo
Si parla di invalidità del testamento olografo quando ricorrono cause di nullità o di annullabilità. Si distingue, invece, dall’invalidità l’inesistenza del testamento, la quale ricorre se esso sia privo di forma scritta, e sia meramente orale. Dunque, le volontà rese dal padre ai figli in punto di morte non costituiscono una forma testamentaria.
Il testamento olografo è nullo quando risulta affetto da gravi irregolarità che ne impediscono l’efficacia al pari di un testamento inesistente. Le cause di nullità sono tassative:
- la presenza di vizi di forma essenziali come la mancanza di sottoscrizione o di autografia;
- l’indicazione generica dei beneficiari, senza che sia possibile identificarli;
- i testamenti reciproci, ossia con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro;
- un testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;
- la presenza di disposizioni illecite.
Per quanto attiene invece alle cause di annullabilità, sono ipotesi che ricorrono quando il testamento risulti temporaneamente efficace. Esse non sono tassative, l’annullabilità è, infatti, una categoria residuale. Le principali ipotesi sono:
- una datazione mancante o incompleta,
- l’incapacità di agire del testatore,
- l’errore in cui sia incorso o sia stato indotto il testatore, la violenza e il dolo che ne hanno condizionato la volontà.
6. La giurisprudenza rilevante in materia di testamento olografo
Cass. civ. Sez. II Sent., 17/08/2022, n. 24835.
La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l’onere della prova grava sulla parte che l’ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Cass. civ. Sez. II Ord., 16/02/2022, n. 5091.
Quando l’erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 24/09/2021, n. 25936.
Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 29/11/2021, n. 37228.
L’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto. L’apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l’esclusione dell’intenzione del testatore d’indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.
Cass. civ. Sez. II Ord., 14/10/2020, n. 22191.
L’irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all’originale – rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”. Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l’esistenza dell’olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/09/2019, n. 24184.
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”. Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO CATANIA, 16/04/2015)
Cass. civ. Sez. II Sent., 18/04/2019, n. 10847.
La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell’art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell’assenza di un’effettiva volontà di revoca.
Cass. civ. Sez. II Sent., 05/12/2018, n. 31457.
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
Cass. civ. Sez. II Ord., 29/10/2018, n. 27414.
Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 15/01/2018, n. 711.
Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia (ad es. l’incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 22/12/2015).
Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2017, n. 18616.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2017, n. 5505.
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.
Cass. civ. Sez. II Sent., 23/05/2016, n. 10613.
In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.
Cass. civ. Sez. II Sent., 18/01/2016, n. 698.
Proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente all’1 marzo 2006), di annullamento del medesimo testamento per altro motivo (nella specie, difetto di data), fondando le due azioni, pur nella identità di “petitum”, su fatti costitutivi diversi, né potendo il giudice rilevare “ex officio” l’annullabilità dell’atto di ultima volontà per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere.
Cass. civ. Sez. II Sent., 11/11/2015, n. 23014.
Qualora la scheda testamentaria sia priva della data e il testatore vi affermi che è stata redatta nel giorno di un evento futuro ed incerto (nella specie, il proprio suicidio), il testamento olografo è annullabile per difetto di data.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/06/2015, n. 12307.
La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 29/10/2007).
Cass. civ. Sez. II Sent., 23/12/2014, n. 27353.
Il giudicato formatosi sul tacito riconoscimento della sottoscrizione di un testamento olografo non preclude la proponibilità della querela di falso avverso la medesima scheda testamentaria della quale si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione o dell’intero contenuto al suo autore apparente, atteso che l’avvenuto riconoscimento di una scrittura privata esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.
Cass. civ. Sez. II Sent., 03/09/2014, n. 18644.
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.
Cass. civ. Sez. II Sent., 25/02/2014, n. 4492.
Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/11/2013, n. 24882.
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Sent., 01/10/2013, n. 22420.
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 cod. civ., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.
Cass. civ. Sez. II Sent., 10/09/2013, n. 20703.
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo , peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2012, n. 11195.
L’art. 590 cod. civ., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28/05/2012, n. 8490.
Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un “prius” logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell’autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l’intento del “de cuius” di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).
Cass. civ. Sez. II Sent., 05/04/2012, n. 5508.
In tema di successioni testamentarie, l’art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l’ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all’art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un’attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all’ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo.
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/01/2012, n. 1239.
In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 cod. civ. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l’una contenente l’istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l’altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’intero testamento).
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 12/08/2011, n. 17237.
Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il “de cuius” lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione. (Rigetta, App. Palermo, 02/03/2010)
Cass. civ. Sez. II, 20/01/2010, n. 918.
In materia testamentaria, ove l’istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell’originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l’esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare – ai sensi dell’art. 684 cod. civ. – che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un’effettiva volontà di revoca e, dall’altro, che il mancato reperimento dell’originale della scheda non è addebitabile – ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. – a responsabilità dell’istituito medesimo.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28/12/2009, n. 27395.
A norma dell’art. 684 cod. civ., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all’assenza di un’effettiva volontà di revoca; ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi – comportando la permanenza di un originale non distrutto – non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 684 cod. civ. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/01/2009, n. 1903.
Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l’esame grafologico deve necessariamente compiersi sull’originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l’esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull’originale).
Cass. civ. Sez. II Sent., 03/11/2008, n. 26406.
Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’annullamento per carenza dell’olografia opera – in presenza di un intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l’esistenza, all’interno del testo, di un inciso apocrifo – peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni – non potesse far venire meno il requisito dell’olografia, per di più in assenza di prova che l’autore dell’aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).
Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2008, n. 26258.
In materia di testamento olografo, il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 cod. civ. non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore – e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria – che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo avvenga con l’inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l’indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale).
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/10/2008, n. 25845.
A norma dell’art. 602 cod. civ., per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell’atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale; ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all’eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria.
Cass. civ. Sez. II Sent., 14/05/2008, n. 12124.
In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno).
Cass. civ. Sez. II Sent., 04/12/2007, n. 25275.
Nel testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., la sottoscrizione del testatore deve essere apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 606 cod. civ., il testamento olografo in cui la firma sia apposta a margine della scheda, prima dell’indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia spazio sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva “voluntas” del testatore sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili.
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Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla disciplina del testamento olografo è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
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