Tutela del patrimonio familiare: guida pratica

Numerosi sono gli istituti introdotti dal legislatore al fine di garantire la tutela del patrimonio familiare. La famiglia è, infatti, un’istituzione che trova riconoscimento nella stessa Costituzione all’art. 29, oltre ad essere disciplinata compiutamente e in modo approfondito dal codice civile.

Da ciò si desume l’espressa volontà di introdurre una normativa garantista dell’interesse alla protezione della famiglia. Quest’ultimo, invero, non si estrinseca nella mera previsione di diritti e doveri, in particolare in capo ai coniugi, ma presuppone anche strumenti volti a preservare il patrimonio dei suoi membri.

Anche in questo caso, come con la precedente guida sulla “Tutela del patrimonio personale“, intendiamo illustrare i metodi più diffusi, previsti dall’ordinamento, per assicurare la tutela del patrimonio. Gli istituti, che ci accingiamo a descrivere, svolgono proprio la funzione di prevenire aggressioni creditorie, che potrebbero pregiudicare il soddisfacimento delle necessità fisiologiche dei membri della famiglia.

La presente guida si propone di offrirti uno strumento di indirizzo, che ti consenta di selezionare la tecnica di tutela del patrimonio che meglio si conforma alle tue esigenze e a quelle del tuo nucleo familiare.

1. La tutela del patrimonio familiare: il fondo patrimoniale

Uno degli istituti a cui puoi ricorrere, in quanto introdotto con la finalità di tutela del patrimonio familiare, è il fondo patrimoniale. Infatti, l’art. 167 c.c., stabilisce che si ricorre a tale fattispecie proprio per “far fronte ai bisogni della famiglia“.

La costituzione del fondo, subordinata alla volontà dei coniugi, presuppone l’imposizione di un vincolo di indisponibilità su specifici beni. Non solo questi non potranno essere oggetto di alienazione, ma sono sottratti anche ad eventuali azioni esecutive di creditori, estranei alle ragioni per cui è stato istituito lo stesso fondo.

Quindi, i coniugi avranno in tal modo la facoltà di prevenire eventuali aggressioni su questa parte del patrimonio, salvo che alcuni debiti siano sorti allo scopo soddisfare le necessità della famiglia.

Possiamo poi rintracciare ben due funzioni pratiche del fondo. L’una è di individuare una massa patrimoniale, da utilizzare solo per soddisfare le esigenze personali della famiglia. L’altra di separare il patrimonio personale da quello aziendale, in quanto, di solito, l’istituto è adottato da coniugi titolari di impresa. In questo modo gli eventuali rischi imprenditoriali non potranno pregiudicare il normale svolgimento della vita familiare.

1.1. Come si costituisce un fondo?

Valutate le esigenze che predetto istituto assolve, per te sarà sicuramente interessante capire come costituire un fondo patrimoniale.

Anzitutto, i soggetti che possono esercitare tale facoltà, ai sensi dell’art. 167 c.c., sono i coniugi o le parti dell’unione civile, che sono giuridicamente equiparati ai primi. Questi possono procedere sia congiuntamente che separatamente, tramite l’adozione di un atto pubblico.

Non ci sono limitazioni temporali, i coniugi possono decidere di ricorrere ad esso in ogni momento della vita familiare. Quindi, potrà essere istituito sia prima che dopo il matrimonio, purché questo sia celebrato. La costituzione dovrà anche essere annotata nel relativo atto, presente nei registri di stato civile.

Il fondo patrimoniale, invero, può essere realizzato anche da un soggetto terzo, con testamento o, anche, tramite un atto tra vivi, previa accettazione dei coniugi, con atto pubblico. Nel primo caso, cioè tramite testamento, il defunto può prevedere sia un legato che l’istituzione di erede. Anche in tal contesto è necessaria l’accettazione, che però non sarà contestuale all’istituzione del patrimonio separato, ma successiva.

Ovviamente, se si decide per il ricorso alla costituzione mediante testamento, dovrai tener presente che concorrono nella disciplina anche le norme civilistica in materia successoria. Sarai, allora, tenuto a rispettate le formalità previste per il testamento, garantendo in via prioritaria la tutela dei diritti degli eredi legittimari.

1.2. Quali beni possono entrare a far parte del fondo?

Nella scelta dei beni che possono confluire nel fondo, dovrai, tuttavia, tener conto delle limitazioni previste dall’art. 167 c.c., Quest’ultimo stabilisce che il vincolo può essere costituito su immobili, mobili registrati e titoli nominativi.

Le delimitazioni si spiegano alla luce del sistema di pubblicità, previsto per i predetti beni. Tale disposizione serve a garantire la notorietà presso i terzi. La costituzione del fondo verrà annotata nei relativi registri, dimodoché possa essere conosciuta dai creditori o da chiunque altro ne abbia interesse. Ad esempio, uno dei beni notoriamente esclusi, proprio perché non prevede specifiche forme di pubblicità, è l’azienda.

I beni dovranno essere poi individuati, in modo chiaro e puntuale, all’interno dell’atto costitutivo. Non necessariamente devono esser beni già esistenti. I coniugi possono, infatti, inserire nel fondo anche edifici che hanno intenzione di edificare.

2. La tutela del patrimonio familiare: le fondazioni familiari

Tra le altre figure a cui potrai ricorrere per tutelare il patrimonio del tuo nucleo familiare, vi sono le c.d. fondazioni di famiglia. Con ciò ci riferiamo a organizzazioni di diritto privato, poste in essere da una o più personale legate da vincoli di parentela, al fine di preservare parte del proprio patrimonio e, al contempo, destinarlo a scopi solidaristici.

La fondazione di famiglia, quindi, si distingue dagli altri istituti citati nella presente guida, proprio perché accanto allo scopo privatistico di conservazione del patrimonio, la legge richiede anche il perseguimento di un’ulteriore finalità non lucrativa. Tuttavia, possono essere annoverate tra gli strumenti a tua disposizione, poiché queste perseguono, in molti casi, l’interesse al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della famiglia, o comunque obiettivi a ciò connessi.

Potrai approfondire la disciplina della fondazione di famiglia agli artt. 27 e 28 c.c. e, soprattutto, alla Legge n. 6872 del 22 luglio 1980. Tuttavia, cercheremo di analizzare l’istituto in breve, focalizzandoci sui punti che possono esser di tuo maggiore interesse.

2.1. Come si costituisce una fondazione?

Anche per quanto riguarda questo istituto, sicuramente la tua principale necessità è apprendere in che modo si costituisce. Invero, sul punto troverà applicazione la disciplina generale in tema di istituzione delle fondazioni, di cui all’art. 14 c.c..

Il codice civile prevede che le fondazioni siano costituite tramite atto pubblico o testamento.

L’atto pubblico è un atto giuridico unilaterale con il quale il fondatore impone un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale, al fine di perseguire uno scopo, socialmente rilevante.

L’atto, in questione, dovrà contenere:

a) l’atto di dotazione patrimoniale, con il quale i beni del fondatore escono dal suo patrimonio;

b) atto di organizzazione, che stabilisce le modalità di gestione dei predetti beni.

Laddove, poi, il fondatore dovesse perdere interesse alla costituzione della fondazione, potrà esser revocata, fin quando non sia stata riconosciuta dall’autorità giudiziaria. Tale facoltà viene meno con la morte del predetto titolare, perché il potere di revoca non è trasmissibile, e se viene dato inizio all’attività.

L’art. 16 c.c. prevede altre fondamentali formalità che dovrai tenere a mente al momento della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Questi atti devono contenere:la denominazione dell’ente; indicazione dello scopo; del patrimonio e della sede. Inoltre, gli stessi potrebbero individuare anche le norme relative all’estinzione o sulla trasformazione dell’ente.

Per quanto riguarda la durata, invece, la fondazione è, in genere, istituita a tempo indeterminato.

2.2. Qual è lo scopo delle fondazioni di famiglia?

Appreso come si costituisce una fondazione, ti chiederai a quale scopo scegliere questo strumento per la tutela del patrimonio di famiglia.

Tramite predetta fattispecie si realizza, in pratica, un patrimonio destinato, come previsto dall’art. 2645 ter c.c.. Ciò comporta peculiari conseguenza in tema di garanzia patrimoniale generica dei creditori generali. Questi ultimi, infatti, non potranno rivalersi su tale massa patrimoniale.

La gestione dei beni vincolati è, poi, destinata a soddisfare le esigenze esclusive di uno specifico nucleo familiare, o anche di più famiglie, come stabilito dall’art. 28 c.c..

La norma, infatti, espressamente afferma “Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.” L’importanza di predetta disposizione è proprio quella di riconoscere chiaramente che una fondazione possa essere utilizzata come strumento di tutela del patrimonio familiare.

In sintesi, tramite la costituzione dell’ente, potrai, da un lato, produrre l’effetto di segregazione patrimoniale, dall’altro, stabilire in che modo la massa patrimoniale vincolata dovrà esser gestita, a beneficio della tua famiglia.

3. La tutela del patrimonio familiare: i patti di famiglia

Una figura, in buona parte differente da quelle finora esaminate, è il “patto di famiglia”. Probabilmente, non ti sarà immediatamente chiaro in che modo i patti fungono da tutela per il patrimonio familiare.

Invero, è molto più semplice di ciò che può sembrare. Il patto di famiglia è un contratto, tramite il quale un imprenditore dispone della propria attività imprenditoriale, stabilendo a quale dei suoi discendenti dovrà essere devoluta. Quindi, tramite tale accordo si va a pianificare come in futuro la maggiore fonte di reddito familiare, dovrà essere amministrata. Tramite tali patti si produce un vero e proprio effetto traslativo in capo ai discendenti.

Potrai ricorrere ad esso quando, consapevole delle doti imprenditoriali dei tuoi discendenti, riterrai di dover operare una scelta su chi sarà chiamato a gestire la tua attività aziendale.

Le differenze con i precedenti istituti è evidente. Con i primi costituivi, in pratica, un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso i patti, invece, potrai preservare la tua impresa, che è parte rilevante del patrimonio.

3.1. Qual è la disciplina dei patti di famiglia?

Stabilità a quale funzione assolvono i patti di famiglia, intendiamo, ora, illustrarti la disciplina normativa di tali accordi. In particolare ti segnaleremo le cautele che dovrai adottare, al fine di non violare le norme imperative che limitano l’autonomia negoziale, in materia successoria.

La disciplina del patto di famiglia è introdotta all’art. 768 bis c.c., il quale lo definisce come “ il contratto con cui (…) l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“.

La norma, quindi stabilisce che tramite un atto tra vivi, un soggetto può trasferire, con efficacia immediata, la propria impresa o le partecipazioni ad una società a un suo discendente.

Sembra evidente l’analogia che intercorre tra questa figura e i patti successori, vietati dall’art. 458 c.c.. Invero, quest’ultima norma richiama espressamente i patti di famiglia, facendone salvi gli effetti. Tuttavia, al fine di evitare di incorrere nel divieto, stipulando tale accordo, dovranno essere rispettate alcune previsioni di legge, indicate all’art. 768 bis c.c..

In primo luogo, il patto deve essere un atto tra vivi, cioè affinché sia valido dovrà, cioè, essere immediatamente efficace. Gli effetti non possono essere subordinati alla morte del disponente, come, invece, accade con i patti successori.

3.2. Quali sono le modalità di conclusione del patto di famiglia?

Passiamo ora ad analizzare proprio le modalità, tramite le quali procedere alla conclusione del predetto accordo, secondo quanto disposto dall’art. 768 quater c.c..

La disciplina, che ora ci accingiamo a descrivere, è stata proprio introdotta con lo scopo di prevenire l’integrazione del divieto di patto successorio. La norma, infatti, presuppone che all’accordo partecipino tutti i membri della famiglia legittimari, cioè che vantano diritti di successione in base ad una disposizione di legge. Quindi sono chiamati a presenziare all’atto i coniugi, i figli naturali e legittimi, nonché gli ascendenti, ove non dovessero esserci figli.

Altra fondamentale previsione, da tenere necessariamente a mente, è che, effettuata l’assegnazione ad uno dei discendenti con il patto, dovrai poi disporre la liquidazione della partecipazione all’impresa, che legittimamente spettava agli altri membri della famiglia, secondo le norme sulla successione.

Come avrai potuto constatare, i patti di famiglia si differenziano per finalità ed effetti dagli altri strumenti ivi descritti. Tuttavia questo è un ottimo metodo per assicurare la tutela del patrimonio familiare dai rischi di una cattiva gestione dell’impresa o delle partecipazioni azionarie.

Se intendi adottare suddetto istituto, dovrai, però, tener a mente le prescrizioni normative indicate, al fine di non incorrere nel divieto di cui all’art. 458 bis c.c..

4. Affidamento finduciario

Tra gli strumenti di tutela del patrimonio familiare è possibile anche rinvenire il contratto di affidamento fiduciario. Con ciò, invero, si intende quella tipologia negoziale mediante la quale l’affidatario fiduciario attribuisce i c.d. “beni affidati” ad uno o più beneficiari. E’poi stabilito anche un programma, il quale è posto in essere dallo stesso affidatario.

Il contratto, dunque, produce un trasferimento inter vivos di beni, per perseguire uno specifico scopo. L’affidamento è, in genere, posto in essere anche a tutela di particolari membri della famiglia, quindi per esigenze di sostegno ad alcuni soggetti deboli. Tuttavia, la causa può essere varia. Ad esempio, può essere una causa di garanzia, gestoria, di segregazione e così via.

Nel contratto di affidamento fiduciario, l’affidatario riceve, relativamente ai beni oggetto del programma, un diritto di proprietà temporaneo. Esso, quindi, è uno degli istituti che sovente viene richiamato al fine di dimostrare l‘esistenza di forma di proprietà temporanea, che si connota anche per essere finalizzata al perseguimento dell’interesse altrui. L’atto di trasferimento non è, invero, volto a produrre l’arricchimento del destinatario, essendo preordinato ad una diversa destinazione.

E’ una fattispecie alternative al trust o agli atti di destinazione di cui agli art. 2645 ter. Infatti, come le fattispecie richiamate, produce l’effetto di segregazione patrimoniale. I beni non potranno essere aggrediti dai creditori generali del destinante, ma possono essere oggetto di esecuzione al fine di soddisfare crediti nascenti dallo scopo.

4.1. Contratto per l’Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali

Una particolare tipologia di affidamento fiduciario è costituito dal contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali. Questo si connota per la circostanza che il contratto è concluso con una società, che provvede all’amministrazione del fondo in questione. Tuttavia le caratteristiche principali dell’affidamento restano invariate:

  • il trasferimento dei diritti di proprietà dal fiduciante alla società fiduciaria;
  • l‘effetto separativo nel patrimonio della società fiduciaria;
  • l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e del programma fiduciario).

Similmente alla fiducia romanistica, a cui si ispira l’affidamento, il contratto in questione è traslativo ad effetti inter vivos. L’atto produce un trasferimento di proprietà temporaneo e limitato dall’esistenza di uno scopo. L’istituto, inoltre, come disciplinato dalla legge n. 112/2016, prevede anche come principale effetto quello della separazione patrimoniale. Infatti, come espressamente disposto all’art. 1, comma 3, legge n. 112/2016, i “fondi speciali” sono composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

In specie tale effetto di segregazione deriva dalla combinazione delle disposizioni di cui all’art. 2645 ter c.c. e l’art 1 co. 3 della l. n. 112/2016, oltre che dall’art. 1707 c.c.. Da tale operazione di sintesi delle disposizioni in esame se ne desume che il fondo speciale realizzato con l’atto è sottoposto a vincolo di destinazione. I beni confluiti in questo fondo non sono aggredibili dai creditori personali della società finduciaria e degli altri fiducianti.

I fondi, dunque, sono sottratti alla responsabilità patrimoniale generica della società fiduciaria. Possono esser sottoposti ad esecuzione forzata al solo fine di soddisfare i diritti nascenti dall’esecuzione del programma concordato.

L’effetto di destinazione ad uno specifico scopo, inoltre, come evidenziato in giurisprudenza è opponibile ai terzi, ove questi abbiano un diritto che sia stato trascritto all’atto di acquisto del cespite “destinato”, successivamente alla trascrizione del vincolo di destinazione.

5. Holding familiare per la tutela del patrimonio

La tutela del patrimonio familiare, soprattutto ove questo consista in un’impresa di famiglia, può esser realizzata anche mediante una holding.

Le holding, in genere, sono istituti impiegati proprio per tutelare il patrimonio. Esse sono delle società che detengono, in tutto o in parte, delle quote o delle partecipazioni di altre società da esse controllate.

Quindi, si connotano per la circostanza che impongono una forma di controllo su altre le società, le quali trasferiscono alla holding il totale, o solo parziale, potere di gestione, ossia la facoltà di attuare uno specifico indirizzo di impresa.

Si genera, allora, una struttura piramidale, con vede al vertice la società capogruppo e alla base tutte le altre società controllate.

La tipologia più nota è sicuramente la holding di famiglia. Questa, infatti, è una figura particolarmente impiegata in Italia al fine di tutelare e gestire società familiari. Essa assume, di frequente, le sembianze di una società a responsabilità limitata o di una in accomandita per azioni.

E’ proprio questa figura che viene in evidenza laddove si voglia facilitare il passaggio generale di azienda, oltre che nella tutela del patrimonio familiare.

5.1. Le caratteristiche della holding familiare

Le principali caratteristiche di una holding di famiglia sono particolarmente significative per quanto riguarda la tutela del patrimonio. Ricorrere a tale istituto comporta, infatti, innumerevoli vantaggi.

In primo luogo, la holding familiare è amministrata dagli stessi componenti della famiglia, titolari, in genere, di imprese e attività imprenditoriali varie. L’amministrazione, quindi, può essere affidata allo stesso ramo della famiglia. Dunque, sovente, accade anche che il controllo è attribuito ai soci fondatori o al fondatore dell’impresa familiare.

Altra caratteristica peculiare della holding familiare, o più in generale di tutte le holding, è che le partecipazioni detenute nelle società del gruppo confluiscono nella holding stessa. Questa ha anche il controllo diretto e unitario delle controllate e garantisce, in tal modo, una certa stabilità nell’amministrazione.

Inoltre, grazie a tale struttura, i conflitti familiari potranno essere risolti a livello di holding, non andando a ripercuotersi sulle diverse società controllate.
Potranno anche esser stipulate apposite clausole statutarie con le quali saranno attribuiti poteri, o azioni speciali con voto plurimo o limitato.

5.2. I principali vantaggi della Holding familiare

La holding familiare comporta vantaggi sia dal punto di vista fiscale che gestorio.
Per quanto attiene, appunto, alle conseguenze in materia fiscale, essa consente di sfruttare il c.d. regime della partecipation exemption, fattispecie delineata con la nota “Riforma Tremonti”. Esso è un regime che consente di agevolare la fiscalità di plusvalenze e minusvalenze, derivanti dalle partecipazioni.

E’ possibile, inoltre, usufruire anche del consolidato fiscale e dell’IVA di gruppo, oltre che a sfruttare la gestione finanziaria di gruppo. E’ possibile infine ottenere l’applicazione della tassazione agevolata sui dividendi.

Inoltre, ricordiamo anche che le holding sono costituite nella forma di società semplici. In quanto tali, esse appartengono alla categoria di soggetti che possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 (c.d. “regime gestito”), con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di cui agli artt. 44 e 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR.

Tale effetto opera laddove sia conferito a un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96, l’amministrazione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa.

Ove trovi applicazione predetto regime, le società semplici sono soggette ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% applicata al termine di ciascun anno solare sul risultato maturato della gestione

Il principale vantaggio, tuttavia, della holding familiare attiene all’attività di governance. Infatti, con la holding si intende prevenire eventuali rischi derivanti dalla amministrazione di una società da parte di membri della famiglia. Eventuali passaggi generazionali o anche conflitti familiari possono minare la stabilità delle società controllate.

Questo istituto può essere utilizzato per facilitare il c.d. passaggio generazionale di impresa. in particolare poi, alla stregua degli atti di destinazione, essa consente anche di limitare la responsabilità. Infatti si prevengono eventuali aggressione da parte dei creditori al patrimonio. In tal modo, si assicura anche la suddivisione degli immobili, evitando eventuali conflitti futuri tra gli eredi.

Ricordiamo, inoltre, che la principale funzione dell’istituto è quella immobiliare, cioè sottrae i beni dal patrimonio e li destina alla società.

6. Trust

Un ulteriore strumento di tutela che può essere impiegato per tutelare il patrimonio familiare è il trust. Quest’ultimo è un negozio assai discusso, rispetto al quale la dottrina ha a lungo dibattuto. In particolare la principale questione verteva circa la possibilità di ammettere un trust interno. Infatti, la validità del trust conclusosi all’estero era ampiamente ammessa, in base alla Convenzione dell’Aja. E’ stato necessario attendere l’intervento legislativo che ha introdotto l’art. 2645 bis cc al fine di affermare la validità del trust interno. Il negozio, infatti, genera una vera è propria destinazione patrimoniale, che limita la c.d. responsabilità patrimoniale generica, ad oggi ammissibile anche alla luce della recente normativa in materia.

Il trust è un negozio giuridico in virtù del quale un soggetto detto settlor procede a destinare determinati beni in un fondo di trust. Questi vengono sottoposti alla gestione di un secondo soggetto, il trustee, che ne provvede alla gestione, in genere, in base ad un programma concordato e individuato dal contratto stesso.

Tale gestione può essere a beneficio di un terzo soggetto, il beneficiary, oppure finalizzato al perseguimento di uno scopo, in tal caso, appunto, si parla di trust di scopo.

Il trustee si impegna, di conseguenza, ad amministrare i beni del settlor secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo del trust.

Mediante il trust si possono perseguire molteplici funzioni. In specie, ove si proceda a gestire un’impresa familiare, questo può essere impiegato al fine di agevolare il c.d. passaggio generazionale di un’impresa. A tal fine, è utile l’effetto di segregazione patrimoniale prodotto dal trust, di modo che sia possibile procedere a prevenire eventuali aggressioni del patrimonio stesso da parte dei creditori in una fase delicata dell’impresa stessa.

L’effetto di segregazione comporta che i beni del trust  solo formalmente siano nella disponibilità del trustee. Essi, invero, restano, nella sostanza, nella disponibilità del primo soggetto che li ha trasferiti. Il settlor, invero, può sempre esercitare un’azione reipersecutoria per recuperare i beni che il trustee.

Per le medesime ragioni, il trust è particolarmente impiegato all’interno di procedure concorsuali. Tuttavia, come poc’anzi accennato, l’istituto può assolvere a finalità di carattere familiare e personale, come la tutela di un disabile o di un minorenne.

7. Quale strumento scegliere?

La scelta degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione appare assai ardua. Come avrai notato, infatti, sono molteplici gli istituti che il legislatore mette a disposizione per tutelare il patrimonio familiare. Proprio per questa ragione che il nostro consiglio principale è quello di ricorrere ad un consulente esperto nel settore, che sappia fornirti le dovute informazioni e indirizzarti verso lo strumento che meglio si addice alle tue esigenze.

L’attività di consulenza patrimoniale è sicuramente molto complessa. Dovrà connotarsi per alcuni aspetti fondamentali, nel perseguire specifici obiettivi. In particolare deve esser:

  • chiaro e comprensibile nell’esercizio della propria attività e nell’individuazione del messaggio da trasferire;
  • deve saper entrare in sintonia con il cliente;
  • rendere accessibili concetti anche molto complessi.

Dunque, nella scelta del consulente che si addice a te dovrai valutare predette capacità. Tuttavia, l’attività in questione è assai complessa, richiede anche una specifica professionalità. Proprio per tale ragione ti invitiamo anche a valutare la formazione e le pregresse esperienze lavorative del soggetto a cui ti rivolgerai.

7.1 Scegliere tra trust e holding

Come evidenziato nel precedente paragrafo, il consulente deve indirizzarti nella scelte dello strumento che meglio si addice alle tue esigenze e al tuo patrimonio familiare. Ad esempio, talora determinati istituti si prestano entrambi a conseguire un risultato affine. Ciò accade con riferimento alla holding e al trust. Tutto ciò che entra nella holding non può essere oggetto di aggressione da parte dei creditore, come accade per i beni che confluiscono nel fondo del trust. Dunque, come scegliere tra i due istituti?

Invero, è possibile rispondere a tale domanda solo se si valuta l’obiettivo che si intende perseguire. Infatti, lo strumento della holding, talvolta, è la scelta preferibile in quanto consente di:

  • gestire patrimoni mobiliari e immobiliari (ad esempio, la riscossione di affitti di uno o più immobili);
  • avviare un’attività di organizzazione e trasferimento del patrimonio tra i soggetti di una stessa famiglia;
  • beneficiare delle possibilità della società semplice holding per la gestione di assets personali non produttivi di reddito.

Un ulteriore elemento che sicuramente deve essere valutato è che, ove si ricorra alla holding, i beni non escono dal patrimonio del titolare, a differenza di quanto accade per il trust, ove, seppur solo formalmente, i beni sono conferiti al trustee. Nella holding, invece, sarà lo stesso imprenditore a gestire il patrimonio.
Inoltre, il trust è un negozio giuridico complesso che richiede specifiche competenze in ambito giuridico. Proprio per tale ragione richiede necessariamente l’assistenza di un esperto che posso collaborare alla conclusione del negozio in esame, con un incremento dei costi di operazione.

8. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Per concludere, proprio per offrirti un quadro completo sugli strumenti di tutela del patrimonio familiare, sembra opportuno richiamare in breve gli istituti già trattati nella precedente guida “Tutela del patrimonio personale“.

Infatti, molti strumenti previsti dal codice civile o dalla legislazione speciale hanno una struttura che ben si adatta anche a far fronte alle esigenze della famiglia.Tra questi ricordiamo tre figure già approfonditamente analizzate e poste all’attenzione del lettore, ossia il trust, gli atti di destinazione e le polizze assicurative.

Il trust e gli atti di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. realizzano, similmente ad alcuni istituti analizzati nella presente guida, una forma di segregazione patrimoniale. In particolare, le finalità del fondo patrimoniale sono perseguibili anche tramite il trust di scopo. Infatti, il lettore potrebbe ipotizzare di predisporre la gestione di una massa patrimoniale a beneficio di uno dei membri della famiglia.

Altrettanto frequente nella prassi è il ricorso alle polizze assicurative, con funzione previdenziale o assistenziale. Non di rado, le assicurazioni sulla vita possono esser stipulate, prevedendo la devoluzione di una rendita o di un capitale alla morte del contraente, in favore del coniuge o di uno dei figli. In tal modo, in pratica, l’assicurato potrebbe accantonare parte dei propri averi per far fronte alle necessità della famiglia, per il momento in cui il sottoscrivente non sarà più in vita.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di Tutela del patrimonio familiare è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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