Tutelare le opere d’arte: come farlo efficacemente

Tutelare le opere d’arte è un’attività che coinvolge su più piani sia soggetti pubblici che privati. All’interno di un patrimonio possono contarsi oggetti di valore di diversa entità e fra questi possono apparire anche le opere d’arte.

D’altronde, l’Italia è per definizione un Paese amante dell’arte e gli italiani apprezzano particolarmente dipinti, sculture, fotografie e tutto ciò che possa essere considerato artistico.

Questo spinge tanti ad acquistare delle opere d’arte per esporle in casa oppure per conservarle in un luogo sicuro affinché acquisiscano ancor più valore.

Tuttavia, tenere in casa propria degli oggetti di elevato valore non sempre si rivela una scelta coscienziosa. Questi potrebbero essere esposti a lesioni così come a furti.

Questo è vero soprattutto perché le opere d’arte hanno valore in tutto il mondo e si tratta di un mercato molto florido per cui appassionati sborserebbero enormi cifre pur di ampliare le proprie collezioni.

La soluzione migliore è quella di conoscere gli strumenti più idonei a tutelare le opere d’arte durante tutto il periodo in cui permangono all’interno del tuo patrimonio.

Laddove fossi interessato a conoscere la disciplina normativa dei beni culturali e come tutelare le opere d’arte, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti una ricostruzione esaustiva del sistema vigente.

1. Quali sono le caratteristiche delle opere d’arte?

Prima di passare agli strumenti utili per la protezione delle opere d’arte, dobbiamo capire quali sono le caratteristiche che accrescono il valore di un’opera e la sua posizione nel mercato. 

Prima di tutto, un’opera d’arte deve possedere il requisito dell’unicità. Cosa significa? Ad aver reso famose a livello internazionale alcune delle opere d’arte che tutti noi conosciamo, pensiamo ai dipinti di Caravaggio o alle sculture di Michelangelo, è la loro unicità. 

Lo stesso si può dire per artisti minori rispetto a questi maestri dell’arte. Il fatto che un’opera d’arte sia unica piuttosto che standardizzata le conferisce automaticamente un elevato valore di mercato.

Un pezzo unico diventa un pezzo esclusivo. Questo è vero sia per un’opera d’arte prodotta in un’unica unità ma anche per un lavoro personalizzato.

Più è unica ed originale, più il suo valore sarà alto e dovrai scegliere con cura gli strumenti con cui tutelare il tuo patrimonio.

Inoltre, anche la valenza temporale ha il suo peso. Ogni artista ha dipinto in una particolare epoca di cui ha rappresentato l’ideale oppure la rottura.

In conseguenza di ciò, l’opera d’arte può avere più o meno valore sul mercato.

Infine, l’opera d’arte dev’essere anche riconoscibile. Cosa significa questa ultima caratteristica? Che istituzioni, esperti e collezionisti devono riconoscerla effettivamente come un’opera d’arte a tutti gli effetti. 

In questo caso i pareri possono essere discordanti ma, se tutti questi soggetti dovessero essere d’accordo, avresti dei validi presupposti per ritenere di avere tra le mani un pezzo di grande valore. 

Ora passiamo ad analizzare gli strumenti grazie ai quali puoi tutelare le opere d’arte.

1.1. La disciplina normativa dei beni culturali

Tutelare un’opera d’arte presuppone anche la facoltà di ricorrere agli strumenti normativi pubblicistici. I beni culturali sono, infatti, sottoposti a vincoli che garantiscono la preservazione dell’integrità del bene stesso. Dunque, ci sembra opportuno conoscere approfonditamente le disposizioni in questione.

La tutela dei beni culturale è una materia che oggi trova una disciplina nel 2004, con il D.Lgs. n. 42 del 2004, che ha sostituito la legge Bottai del 1939, il cui nome deriva del Ministro fascista che proposte l’approvazione della disposizione.

Il nuovo codice ne recepisce l’impronta per gli aspetti di maggior rilevo, non è cambiato dal punto di vista del livello di tutela. I beni culturali, o opere d’arte, sono tali se hanno matrice identitaria, hanno capacità di testimoniare valori di civiltà.

Perché sono oggetto di tutela? Per garantire la fruizione pubblica il godimento pubblico.

Il regime che deriva dalla qualificazione di un bene come culturale ha questa funzione quella di conservare il bene e di garantirne la fruizione collettiva per soddisfar interessi della collettività e quindi riferibile allo stato comunità.

Per il tramite della qualificazione di bene come di interesse culturale, l’opera d’arte assume una nuova rilevanza giuridica, entra in un’orbita pubblicistica, diventa oggetto di un rapporto di diritto pubblico che si affianca al rapporto di diritto privato. 

1.2. Tipologie di beni culturali

Possiamo brevemente individuare tre tipologie di beni culturali, sottoposti a regime parzialmente differente. In particolare questi trovano disciplina agli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004. In particolare distinguiamo:

  • i beni culturali che non necessitano di dichiarazioni, come previsti al comma 2 dell’art. 10, in questo caso, infatti, non è necessaria né prevista alcuna procedura di verifica;
  • con dichiarazioni di interesse culturale come disciplinati al comma 1 dell’art. 10, in questo caso la natura di bene culturale si presuma e la verifica ha valore meramente dichiarativo,
  • beni che assumono interesse culturale previa dichiarazione comma 3 dell’art. 10, in questo caso si introduce la verifica che è accertamento costitutivo, non dichiarativo.

1.3. Beni autonomamente di interesse culturale

Un’opera d’arte è automaticamente considerata bene di interesse culturale se rientra tra le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 10. La norma non prevede alcun accertamento, sono beni protetti senza che ci sia l’accertamento della pubblica amministrazione. Rientrano in questa categoria:

  • raccolte di musei
  • pinacoteche 
  • gallerie e altri luoghi di esposizione appartenenti allo stato o ente pubblico
  • archivi dello Stato o altro ente pubblico
  • raccolte librarie dello stato ed ente pubblico

Per questi beni automaticamente culturali non serve alcuna verifica. Infatti l’art. 13 dice che la dichiarazione non è richiesta per i beni del comma 2, che rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti proprietari mutino in qualsiasi modo la loro natura giuridica.

Questo si ricollega al fenomeno di privatizzazione dei beni pubblici, in tal modo, laddove un ente pubblico per effetto della privatizzazione diventi privato, i beni mantengono ancora la loro qualificazione di culturali.

I titolari dei beni in questioni hanno tutti natura pubblicistica. Tuttavia, ove siano privatizzati, le opere d’arte mantengono la qualificazione, poiché il regime vincolistico deriva dalla natura del bene, e non dalla natura giuridico del soggetto titolare.

Non c’è bisogno di dichiarazioni di interesse culturale anche quando l’ente diventa privato. Il mutamento della forma giuridica non determina il mutamento di regime.

1.4. I beni sottoposti a verifica dichiarativa

I beni di cui all’art. 10, comma 1, invece, hanno natura di interesse culturale in via automatica, tuttavia la legge prevede comunque la possibilità di porre in essere una verifica. Quest’ultima ha efficacia dichiarativa, svolge la funzione di eliminare una possibile incertezza e consentire, eventualmente, la sottrazione del bene al regime vincolistico.

La norma dispone che sono beni culturali le cose immobili o mobili che appartengono allo Stato, regione, enti pubblici o a qualsiasi altro ente o persone giuridiche private senza fini di lucro, come gli enti ecclesiastici che presentano interesse culturale.

Sono beni culturali in via automatico, salvo il procedimento di verificazione, che ha una funzione quasi di conferma, piuttosto che costituiva della culturalità.
Le cose mobili o immobili che appartengono a questi soggetti, e che presentano un interesse culturale sono ipso iure beni culturali salvo verificazione. Si prevede un procedimento amministrativo di verifica dell’interesse culturale che sembra avere natura dichiarativa.

La verificazione è disciplinata dall’art. 12, il quale afferma che le cose indicate dall’art. 10, comma 1, si presumono beni culturali, salvo che la verificazione abbia esito negativo, c’è una sorta di presunzione di interesse, fino a quando non sia effettuata la verifica. 

Dunque sono beni oggetto di presunzione, non solo se appartengono ai soggetti di cui al comma 1, ma anche se l’opera d’arte:

  • è di un autore non più vivente;
  • la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni.

Quindi i beni in questione hanno rilevanza culturale salvo verifica che accerti il bene la diversa natura. Questo è il meccanismo che introduce il legislatore. La verifica ha come effetto la definitiva applicazione del regime vincolistico, che fino a quel momento operava provvisoriamente, infatti tali beni dell’art. 12, in assenza di verifica, sono vincolati. La procedura viene chiesta o per fare certezza o per rimuovere il regime vincolistico.

Poi l’atto che verifica con esito positivo l’interesse culturale deve essere trascritto, se i beni sono immobili nei registri immobiliari, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

1.5. Beni non automaticamente di interesse culturale

Alcune opere d’arte, invece, non hanno natura automaticamente culturale. In tal caso, sono beni culturali quando è intervenuta la dichiarazione dell’art. 13 che accerta la sussistenza dell’interesse, come richiesto dall’art. 10, comma 3.

La disposizione in questione quindi richiede una dichiarazione costitutiva ai sensi dell’art. 13. Il bene diventa culturale quando c’è la dichiarazione e dice che l’interesse debba anche essere particolarmente importante, evocando anche una valutazione di discrezionalità tecnica.

Secondo una tesi, si tratterebbe, invero, di discrezionalità mista. perché la PA opera anche una scelta di opportunità.

C’è discrezionalità tecnica e amministrativa che si fondono, in quando è necessario valutare facendo valutazioni tecniche specialistiche sulle caratteristiche culturali che vengono di volta in volta in rilievo.

Poi alla luce di quella valutazione, deve essere accertato che l’interesse emerge ed è abbastanza importante da giustificare su un piano di opportunità l’apposizione del vincolo: la tutela di interesse pubblico, ossia conservare la fruizione collettiva, giustifica il sacrificio alla proprietà privata, qui c’è comparazione e bilanciamento di interessi.

2. Gli strumenti con cui tutelare le opere d’arte

In base alle caratteristiche intrinseche dell’opera d’arte, il pezzo che fa parte del tuo patrimonio può avere più o meno valore.

Ritenendo che tu sia sicuramente in possesso di un oggetto che merita tutta la protezione possibile, ecco gli strumenti a cui puoi ricorrere per difenderne l’integrità e, di conseguenza, il valore di mercato.

2.1. La polizza assicurativa

Sono tanti i privati che conservano le proprie opere d’arte in casa, affidandosi solo a cassette di sicurezza o ad impianti d’allarme.

Ma quanto sono sicuri questi sistemi? E, soprattutto, nel caso in cui fallissero cosa ti rimarrebbe dell’opera? Nulla.

Ecco allora che in Italia esistono delle compagnie assicurative specializzate nella copertura del valore di un’opera d’arte. 

Esattamente come una normale assicurazione sulla casa o sulla macchina, le polizze per la protezione delle opere d’arte coprono l’oggetto in caso di eventi quali terremoti, allagamenti, ecc. stabilendo il valore dell’opera al momento in cui si sottoscrive il contratto.

Attivare una polizza del genere ti consente di recuperare buona parte del valore dell’opera nel caso in cui questa dovesse rimanere coinvolta in un evento negativo come quelli appena elencati.

2.2. Il Trust

2.2.1. Tutelare le opere d’arte con il Trust

Il Trust è uno degli strumenti maggiormente quotati quando si parla di proteggere i propri beni.

Si tratta di un negozio giuridico grazie al quale il disponente (anche detto settlor), assegna ad un altro soggetto (il trustee) una determinata quantità di beni (fondo in trust) affinché li amministri a favore dei beneficiari (beneficieries).

Esistono tante forme di Trust ma lo scopo per il quale viene costituito è sempre il medesimo, ossia proteggere i beni scelti dal disponente.

Il Trust si conferma un ottimo strumento anche per la tutela delle opere d’arte perché si tratta di un istituto ad effetti reali che trasferisce diritti reali su determinati beni. 

Il trustee non ne acquista la titolarità, ma si limita semplicemente alla corretta gestione di beni che escono fisicamente dal patrimonio del disponente, nella forma più classica del Trust, per entrare a far parte di una massa distinta.

Tramite il Trust, si costituisce una forma peculiare garanzia, in quanto questi beni costituiscono un patrimonio vincolato allo scopo dedotto nel negozio.

Ciò implica, che predetta massa patrimoniale non possa essere aggredita da eventuali creditori del trustee, non possono rientrare nella sua successione ereditaria e nemmeno nella comunione legale. Non solo, anche i creditori, che non siano sorti in conseguenza dello scopo perseguito con il Trust, non possono, ovviamente, soddisfarsi su predetti beni, che siano creditori del costituente o del gestore.

Il trust permette di tutelare le opere d’arte anche nei confronti dei creditori del disponente.

2.2.2. Come costituire un Trust

Il Trust è costituito attraverso un atto del costituente. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il Trust non si realizza tramite un contratto bilaterale, ma si tratta piuttosto di un negozio giuridico unilaterale. Quest’ultimo ha forma scritta, anche al fine di facilitare la fase probatoria.

In genere si ricorre ad un atto pubblico o una scrittura privata, elemento essenziale alla validità dell’atto, insieme a una dichiarazione del settlor con la quale esprima la volontà di costituire un trust. Non è, quindi, sufficiente la mera volontà di trasferire il patrimonio al gestore.

2.3. La società Benefit 

Le società Benefit sono entrate a far parte a tutti gli effetti nel panorama italiano dal 1° gennaio 2016. 

La particolarità di queste società, che si sono mostrate come estremamente innovative nel diritto della nostra nazione, è quella di racchiudere al loro interno sia finalità sociale che finalità a scopo di lucro.

Nella loro gestione, vengono identificati dei soggetti specifici per il perseguimento dell’obiettivo comune.

Da quando sono arrivate, alcuni le hanno considerate delle alternative interessanti allo strumento del Trust che abbiamo visto in precedenza.

2.4. Tutelare le opere d’arte tramite le fondazioni

Mettere in mano le proprie opere a dei professionisti del settore è sempre una scelta interessante. 

Sotto questo punto di vista possiamo considerare le fondazioni d’arte, ossia degli enti privati no profit con un organo interno ed un proprio patrimonio, il cui lavoro verte proprio sul mantenimento del valore delle opere affidategli.

Perciò, in particolar modo i proprietari di collezioni, si rivolgono alle fondazioni affinché le opere d’arte vengano custodite, gestite e mostrate al pubblico senza alterarne il valore.

Per dare vita ad una collezione d’arte sono spesso necessari molti anni ed ingenti investimenti. Sarebbe un peccato rischiare di perdere tale valore per un errore di valutazione circa gli strumenti con cui tutelarla.

3. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista per tutelare un’opera d’arte  è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi inerenti al suo inquadramento normativa nonché bisogna sapere soppesare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno strumento di tutela patrimoniale al fine di individuare quello più idoneo rispetto alle tue concrete esigenze.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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