Vendita forzata: come difendersi

La vendita forzata è una modalità di esecuzione coatta su un bene oggetto di garanzia reale, al fine di soddisfare i creditori. E’ molto frequente, infatti, che si ricorra ad aste giudiziarie o ad altre pratiche similari, per consentire la liquidazione di beni.

Ti sarà probabilmente capitato di essere o la parte pregiudicata dalla vendita, cioè il debitore che si vede privato del proprio bene, o anche di assumere la veste dell’acquirente.

Ma queste vendite e, quindi, i relativi acquisti? Quando sono stabili?

In qualità di debitore, potresti essere interessato a sapere come ostacolare questa procedura. Tuttavia, ogni eventuale azione conduce ad un relativo e conseguente pregiudizio anche per l’acquirente.

Cosa accade allora in questi casi?

Ove fossi interessato all’argomento, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo, intendiamo offrirti una breve descrizione della disciplina della vendita forzata, ed in particolare degli strumenti di difesa da eventuali possibili pregiudizi patiti.

1. Che cos’è la vendita forzata?

Preliminarmente, ci sembra opportuno offrirti alcune nozioni introduttive sulla vendita forzata, per poi passare ad individuare quelle che sono le modalità di difesa, avverso ad essa.

Ai sensi dell’art. 2920 c.c.:” se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita; resta ferma la responsabilità del creditore procedente di malafede per i danni e le spese subite”.

La vendita forzata è, quindi, una modalità tramite la quale si pone in essere il processo di esecuzione forzata o espropriazione forzata attraverso il quale si liquida un determinato bene materiale, al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori.

La procedura è avviata su istanza del creditore procedente, purché munito di titolo. La domanda per la vendita deve essere presentata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, dopo che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notifica del pignoramento, ma non oltre novanta, ad eccezione che per i beni deteriorabili.

Il giudice seguirà, poi, a fissare un’udienza, durante la quale le parti potranno fare osservazioni sulle modalità di vendita, ed eventualmente presentare opposizione.

1.1. Le tipologie di vendita forzata

Il nostro ordinamento, invero, prevede specifiche modalità di vendita forzata, differenti a seconda del bene che ne costituisce effetto. Con ciò facciamo riferimento alla disciplina prevista per i beni:

  • mobili, in questo caso la vendita può esser posta in essere con pubblico incanto, ossia l’asta, o senza. Si ricorre alla prima delle due ipotesi quando il giudice ritiene che possa, in tal modo, conseguire un prezzo superiore alla metà del valore determinato, ai sensi dell’art. 568 c.c.;
  • mobili registrati, in questa ipotesi è possibile delegare le operazioni di vendita all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista, purché iscritto ad apposito elenco presso il tribunale;
  • immobili registrati, ivi si procederà prima alla vendita senza incanto, ove non dia esito positivo, si procederà all’asta, secondo quanto disposto dall’art. 567 c.c..

1.2. Effetti della vendita

La disciplina in tema di effetti della vendita forzata è prevista all’art. 2919 c.c.:”La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione”.

Secondo quanto disposto, allora, dalla predetta norma, la vendita forzata determina a favore del terzo acquirente, un acquisto a titolo derivativo. Benché connotato dall’assenza dell’elemento della volontarietà, dell’accordo quale composizione degli interessi delle parti, questo atto comunque non si causa un’acquisto a titolo originario.

L’aggiudicatario, allora, sarà titolare del diritto reale solo ove anche il debitore fosse proprietario del bene oggetto di pignoramento. Come suddetto, tuttavia tale aggiudicazione si connota per alcune rilevanti peculiarità.

All’aggiudicatario, infatti, non sono opponibili i diritti acquistati da terzi sul bene. L’inopponibilità non si produce laddove i diritti stessi producano un effetto pregiudizievole in danno del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

Inoltre la vendita forzata determina l’estinzione dei diritti di prelazione, come disposto dall’art. 586 c.c., nonché del diritto di seguito, che gravavano sul bene pignorato. A tal proposito si è soliti parlare di effetto purgativo della vendita forzata.

Quest’ultimo risponde ad una duplice esigenza. Da un lato, consente di ricavare un prezzo più alto dall’alienazione coattiva, poiché il bene sarà alienato privo di vincoli. Dall’altro, permette di immettere nella circolazione diritti, che siano sottratti ad eventuali garanzia, quindi esposti a procedure esecutive.

Questa disciplina, pone, come potrebbe esser evidente, problemi di tutela del terzo, sia esso aggiudicatario, sia un suo avente causa.

2. Rimedi del debitore contro la vendita forzata

Premessi questi cenni sulla vendita forzata, sembra ora opportuno individuare i rimedi posti a tutela del debitore, avverso alla eventuale vendita forzata.

A tal proposito, invero, egli potrà esperire due tipologie di azioni, volte ad ostacolare la procedura esecutiva. Queste sono le seguenti forme di opposizione:

  • opposizione all’esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 616 c.p.c.;
  • opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c..

2.1. Opposizione all’esecuzione

Con opposizione all’esecuzione, disciplinata agli artt. 615 e 616 c.c., si intende l’atto con il quale il debitore contesta l’esistenza del diritto del creditore a procedere all’esecuzione, l’inesistenza o la modificazione del diritto attribuito dal titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità della pretesa coattiva.

I soggetti legittimati a proporre opposizione all’esecuzione sono coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore, al fine di prevenire la procedura di esecuzione forzata mediante vendita forzata.

Quindi sono legittimati sia il debitore esecutato, prima che abbia proceduto all’alienazione, poiché in tal caso avrebbe perso l’interesse all’azione, e il terzo possessore o detentore del bene, oggetto della procedura.

L’opposizione può essere promossa, ove si concretizzino determinate ipotesi:

  • inesistenza del titolo esecutivo: ciò accade ad esempio se la sentenza è stata soggetta a revoca della provvisoria esecutività, a seguito di modifiche, e in tal caso non è più titolo esecutivo. Ciò accade anche se la stessa non è ancora passata in giudicato. Situazione similare si realizza ove il decreto ingiuntivo non sia munito di formula esecutiva o non è provvisoriamente esecutivo;
  •  l’azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, oppure contro un soggetto sbagliato;
  • l’azione esecutiva è stata esercitata per un diritto diverso da quello richiamato dal titolo esecutivo.

L’opposizione si distingue tra preventiva e successiva. La prima può essere proposta dalla data di esecuzione del precetto fino al primo atto di esecuzione.

Mentre la successiva è proposta, tramite ricorso, dopo l’inizio dell’esecuzione. Non solo serve a contestare il diritto di credito, ma anche la pignorabilità del bene stesso.Tuttavia, tale strumento si potrà adottare ove già attuata la vendita forzata solo ove ricorrano le seguenti due circostanze:

  • l’opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti;
  • impossibilità di proposizione tempestiva, per cause non imputabili all’opponente.

2.2. Opposizione agli atti esecutivi

Tramite lopposizione agli atti esecutivi, il debitore o il terzo proprietario o il destinatario di un atto dell’esecuzione, può far valere i vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. Con esso, inoltre, vengono fatti valere anche i vizi degli atti del processo esecutivo. Tuttavia, questo è preventivo alla vendita stessa, cioè esso ha la funzione di prevenirla, se sussistono irregolarità.

La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi è contenuta agli artt. 617 e 618 c.c.. Possono proporre l’azione tutti coloro che siano eventualmente danneggiati dall’atto esecutivo, quindi:

  • debitore;
  • proprietario del bene;
  • perfino dal creditore.

Quindi, l’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta quando lo stesso può arrecare un danno, in quanto affetto da irregolarità. Sono considerati atti esecutivi tutti quelli prodotti su impulso di parte e del giudice, non solo quindi titolo e precetto.

Gli atti esecutivi possono essere oggetto di opposizione ai sensi art. 617 c.p.c. anche nei casi di inopportunità dell’atto o di illegittimità dello stesso, oltre che nei casi di irregolarità formale.

L’opposizione in esame, quindi, si distingue dalla precedente. In questo caso non si contesta l’esistenza del diritto, ma le modalità di realizzazione dell’esecuzione stessa.

Laddove venga in evidenza un’ipotesi di irregolarità del titolo esecutivo e del precetto, l’opposizione viene fatta valere con atto di citazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica dei suddetti atti.

Mentre, le irregolarità degli altri atti dell’esecuzione e quelle della notificazione del titolo esecutivo o del precetto sono rilevabili mediante ricorso al Giudice dell’Esecuzione. Ivi il termine è sempre di 20 giorni, che decorre:

  • dal primo atto di esecuzione, se riguardano la notificazione del titolo esecutivo o del precetto;
  • dal giorno in cui è stato compiuto il diverso atto esecutivo che si intende opporre.

3. I rimedi del terzo

Anche ai terzi, eventualmente pregiudicato dall’esecuzione forzata sono garantiti dalla previsione di alcune azioni.

In particolare, l’art. 619 c.c. prevede che: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”.

La norma si riferisce ad una particolare tipologia di opposizione che ha ad oggetto i beni sottoposti a pignoramento da parte del creditore procedente, i quali siano di proprietà del terzo, non già del debitore. 

Mentre, se la vendita è posta in essere, si ritiene che il legislatore abbia voluto garantire anche la stabilità dell’acquisto effettuato. Questo è fatto salvo anche in caso di inesistenza di un titolo idoneo, ove l’acquirente sia in buona fede.

In tal caso resterebbe ferma la possibilità per il debitore di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno verso chi abbia dato seguito all’esecuzione forzata, nonostante il titolo fosse viziato.

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla figura della vendita forzata è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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