Vendita con riserva di gradimento: come funziona

La vendita con riserva di gradimento è un ordinario contratto di compravendita a cui viene apposta la clausola di gradimento. Ti sarà più volte capitato di acquistare un prodotto, un capo di vestiario, un elettrodomestico e non trovarlo conforme alle tue aspettative. Che fare in questi casi? Restituirlo chiedendo indietro il prezzo pagato?

Certo non sempre si è invogliati in tal senso, in molti casi infatti sarai inibito dalla reticenza dello stesso alienante, il quale potrebbe essere poco incline al reso. Spesso, quindi, si incorre in sostituzioni altrettanto poco gratificanti e soddisfacenti.

Invero, la figura della vendita con riserva di gradimento potrebbe venire incontro alle tue esigenze. Questa tipologia di compravendita prevede il perfezionamento del contratto, con relativo trasferimento del diritto e pagamento del prezzo solo dopo che avrai manifestato il tuo gradimento.

Soprattutto in questi giorni che hanno visto grandi campagne di saldi, sicuramente sarai stato indotto ad acquisti poco cauti, nonostante alcuni noti e-commerce stanno applicando tecniche non dissimili dalla vendita con riserva di gradimento.

Ove, allora, fossi interessato a saperne di più, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. L’articolo si propone di descrivere brevemente la disciplina della vendita con riserva di gradimento, evidenziando alcune differenti con altre figure affini.

1. Il contratto di vendita con riserva di gradimento

Come avrai potuto constatare abbiamo già delineato sinteticamente la definizione di vendita con riserva di gradimento. Questa è infatti un contratto ove la conclusione dello stesso è rimessa all’esclusivo arbitrio dell’acquirente. Tramite espressa previsione si subordina il perfezionarsi dello stesso ad una comunicazione di accettazione, successiva alla consegna, dopo valutazione dell’acquirente.

La disciplina, tuttavia, è del tutto equivalente a quella della compravendita. Salvo alcune precisazioni, troveranno impiego le norme in tema di risoluzione e responsabilità contrattuale.

Ove eventualmente dovesse mancare un atto espresso, si dovranno distinguere due ipotesi, sulla base del contegno tenuto dalle parti.

Se il compratore è inerte, ove il bene acquistato si trovi nel possesso dell’acquirente, alla scadenza del termine per comunicare il consenso, il gradimento si intende acquisito .

Se, invece, il bene non si trova presso il compratore, ma deve essere oggetto di valutazione presso il venditore, che quindi non è stato privato del possesso, questo si intende liberato dalla proposta di vendita.

1.1. La natura del contratto

La disciplina del contratto di vendita con riserva di gradimento è contemplata all’art. 1520 c.c., il quale afferma che: ” Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore”.

In questo caso, come potrai bene constatare, le parti convengono che solo una di essa resti vincolata immediatamente. La proposta del venditore è infatti non revocabile, mentre il compratore ha la scelta di accettarla o meno. E’ un fenomeno, per certi versi, assimilabile all’opzione, in quanto solo uno dei contraenti conserva sostanzialmente inalterata la propria libertà contrattuale.

Tuttavia, questo diritto non è privo di corrispettivo. Il contratto, affinché garantisca un adeguato bilanciamento degli interessi concorrenti, deve prevedere dei meccanismi di riequilibrio. In genere, molto più semplicemente di quanto si possa immaginare, si procede tramite stipulazione di un prezzo maggiorato, seppur di poco, della vendita. Chi acquista con riserva di gradimento potrebbe, quindi, trovarsi nella situazione di dover pagare un piccolo aumento di prezzo, rispetto a chi compra a fermo paga.

Questa differenza nella controprestazione costituisce il corrispettivo per la libertà garantita al compratore. Inoltre serve anche a reintegrare il venditore della temporanea indisponibilità del bene, che non potrà esser altrimenti alienato, quindi impegnato nella produzione di reddito. Quindi, si vuol, in un certo qual senso, compensare il venditore del “ritardo” del pagamento, oltre che per il mancato guadagno.

In estrema sintesi, possiamo allora definire la vendita con riserva di gradimento come un contratto a formazione successiva. Come qualsiasi altro contratto di questa tipologia, esso ha carattere claudicante. Ciò significa che inizialmente vi è l’impegno di una sola delle parti, mentre l’altra si riserva di obbligarsi successivamente, a seguito di attenta valutazione della merce oggetto del negozio.

1.2. I vantaggi per le parti

Da una prima analisi della figura, ti sembreranno già piuttosto evidenti i vantaggi che derivano dall’adozione di questo schema contrattuale. Sicuramente lascia un ampio margine di discrezionalità che ti potrebbe sembrare allettante. Tale necessità potrebbe sussistere soprattutto innanzi ad acquisti economicamente rilevanti, o anche, a contrario, acquisti meno impegnativi dal punto di vista economico, ma su cui hai forti perplessità.

Invero, il compratore ha due vantaggi nell’adozione di questo schema contrattuale, l’uno piuttosto evidente, l’altro meno. Innanzi tutto egli potrà decidere di non acquistare più, se il bene, nel tempo intercorso dalla proposta al termine, si è deprezzato.

Più frequentemente, invece accade che il compratore utilizzi il tempo a sua disposizione per cercare altri acquirenti. Infatti, accade spesso che la controparte sia un mediatore, che procede a stipulare il contratto con l’intento di alienare il bene, o i beni, a sua volta. Ciò significa che, laddove l’attività di mediazione non vada a buon fine, egli non procederà a comunicare il gradimento. In tal modo, il contratto funge da sorta di garanzia dell’investimento iniziale per un’ulteriore attività. Egli blocca la merce, senza però subire alcun danno, ove riscontri di non avere margine di guadagno.

1.3. I vizi nella vendita con riserva di gradimento

In realtà uno dei vantaggi, sicuramente immediati, del contratto con riserva di gradimento, sussiste con riferimento alla disciplina dei vizi. Proprio per questo potrebbe esserti particolarmente conveniente ricorrere a questa fattispecie, perché essa consente una verifica preliminare alla corresponsione del prezzo.

Cosa devi fare ove la merce presenti dei difetti?

In realtà, la risposta è piuttosto semplice. Se il bene che intendi acquistare presenta dei vizi, semplicemente non procedi alla accettazione del contratto.

Laddove il compratore sia nel possesso del bene, sarà allora tenuto a comunicare che questo non è di tuo gradimento ed è ovviamente tenuto alla restituzione.

Se, invece, questa valutazione dell’idoneità andava effettuata presso il venditore, scaduto il termine, il compratore non dovrà effettuare altra attività. La proposta si intende automaticamente revocata.

Tuttavia, la successiva comunicazione del gradimento, da parte del compratore, determina, oltre al perfezionamento del contratto, l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, ove però siano a prima vista riconoscibili.

Per quanto riguarda, invece, gli altri vizi, non immediatamente riconoscibili, ma accertati a seguito del pagamento del prezzo, si applica l’ordinaria disciplina in tema di garanzia per vizi. Secondo quindi l’art. 1490 c.c.: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

2. Differenze con la vendita a prova

Forse non saprai che la vendita con riserva di gradimento non è l’unica forma contrattuale che ti consente una preventiva valutazione del bene oggetto di acquisto. La stessa funzione può essere espletata anche dalla vendita a prova.

Tuttavia tra le due figure sussistono evidenti differenze, che però potrebbero non esserti immediatamente chiare. Procediamo allora, ad individuarle brevemente.

Il periodo di prova

La principale differenza attiene proprio al c.d. periodo di prova.

Quest’ultimo, nel caso di vendita con riserva di gradimento è in genere determinato dall’acquirente, che può liberamente stabilire se acquistare o meno il bene, dopo le valutazioni ritenute necessarie.

Come anzidetto, se durante questo arco di tempo, egli non comunica nulla al venditore, il suo gradimento si intende acquisito e la vendita perfezionata.

Ad esempio, ove volessi acquistare un divano con riserva di gradimento, dopo la prova potresti trovarlo non conforme alle tue esigenze, perché è scomodo o non si inserisce nel tuo arredamento come vorresti. Dovrai allora comunicarlo al venditore entro il termine pattuito. In tal modo la vendita non sarà perfezionata.

Mentre nel caso della vendita a prova, ex art. 1521 c.c., il periodo di valutazione, viene attribuito all’acquirente per verificare se il bene è conforme alle caratteristiche indicate dal venditore. In tal contesto dovrà esser anche valutata l’idoneità all’uso a cui dovrà essere destinato sulle qualità.

In questo caso, laddove la valutazione darà dare esito negativo solo se la merce non presenta le qualità e caratteristiche promesse nel contratto, o risulterà conforme all’uso. Anche in suddetta ipotesi, l’acquirente deve comunicare l’esito della prova, ove non lo faccia il bene si intende corrispondente alle caratteristiche predette.

Ad esempio, hai provato ad acquistare un macchinario per la tua impresa, che deve avere specifiche caratteristiche tecniche e deve servirti in una fase di produzione per la tua attività. Se dopo la prova verifichi che il bene è come promesso dal venditore la vendita si perfeziona. Se invece il macchinario è difettoso, non presenta le caratteristiche indicate o non è idoneo all’uso promesso nell’ambito della tua attività, la prova si intende non superata e quindi il contratto non si perfeziona.

La vendita a prova, quindi, è un’ordinaria vendita con condizione sospensiva. A differenza di quanto accade nella vendita con riserva di gradimento, il contratto è immediatamente concluso.

La condizione si sostanzia, invero, in un particolare onere della prova, che deve dare esito positivo con effetto che retroagisce al momento della stipula. La prova deve essere rese nei modi e nei termini individuati nel contratto.

3. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla figura della vendita con riserva di godimento è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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