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L’art. 2645 ter c.c. stabilisce che il vincolo di destinazione può essere utilizzato quando si desidera destinare determinati beni “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”.
La norma, in questione, ha introdotto un fondamentale strumento per la tutela del patrimonio. Mettendo in crisi il concetto di integrità e universalità della responsabilità patrimoniale generica, attraverso questo istituto si possono realizzare masse patrimoniali distinte e finalizzate ad uno scopo. I beni, che confluiscono in suddetti patrimoni destinati, sono sottratti all’aggressione dei creditori generici.
L’art. 2645 ter c.c. ti offre un importante strumenti di organizzazione flessibile dei tuoi beni, che si adeguano piuttosto facilmente alle tua esigenze, purché siano rispettati i requisiti individuati dal legislatore. Invero soprattutto nell’organizzazione della tua vita familiare e nella predisposizioni di mezzi idonei di sostentamento del nucleo o di un tuo affetto, potrebbe rivelarsi un utile rimedio.
Un esempio utile, al fine di facilitarti l’identificazione del concetto di vincolo destinato, è il trust.
Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti una breve, ma esaustiva, descrizione della disciplina in materia di vincoli di destinazione.
1. Quando costituire un vincolo di destinazione?
Ti starai sicuramente chiedendo in che circostanze potrai ricorrere a suddetto istituto. Invero, il legislatore ha immaginato la fattispecie al fine di assolvere a scopi prevalentemente assistenziali. Mettiamo il caso hai un familiare disabile, ad esempio un fratello, che ha bisogno della tua cura continua.
La domanda che ti si poni nell’immediato sarà “chi si occuperà della sua assistenza nel caso in cui io non possa più provvedervi?”.
Naturalmente non è possibile lasciare al disabile l’intestazione dei beni perché quest’ultimo non sarebbe in grado di provvedere alla gestione, dunque il vincolo di destinazione in questo caso sarebbe la scelta più adeguata.
La fattispecie di cui all’art. 2465 ter c.c. consente di costituire un vincolo, individuando determinati beni del patrimonio personale, in modo che tu possa destinarli al fine per cui l’atto è stato realizzato, come in questo caso l’assistenza del parente disabile.
Ciò comporta che tali beni saranno vincolati e dunque sottratti ad eventuali procedure esecutive o concorsuali, essendo di conto anche esclusi dall’asse ereditario.
Il vincolo di destinazione comporta, dunque, un sacrificio della ragione dei creditori che si vedranno sicuramente diminuire la garanzia patrimoniale, ma questi potranno comunque tutelarsi con l’utilizzo degli ordinari mezzi di conservazione.
Tuttavia, gli usi a cui può essere destinato l’istituto sono molteplici:
- Assistenziali – Familiari;
- Agevolare o prevenire la soluzione di controversie;
- Risolvere esigenze imprenditoriali;
- Disporre mandati fiduciari – in questo caso il vincolo di destinazione è finalizzato ad assicurare un efficace gestione dei beni del disponente.
1.1. Come utilizzare il vincolo di destinazione
Come potete impiegare i beni conferiti e i loro frutti?
Ti ricordo che i beni sono vincolati a uno scopo ben preciso di conseguenza il fiduciario a cui affiderai tali beni avrà dei limiti specifici da rispettare.
Di conto tale soggetto dovrà amministrare il tutto secondo le direttive stabilite per tutelare specifici diritti, infatti l’art. 2645 ter c.c. introduce un vero e proprio blocco alla disponibilità dei beni vincolati, ossia quello della inalienabilità degli stessi per scopi estranei da quelli prestabiliti dal vincolo di destinazione.
Questo comporta che in caso ti venga in mente di vendere i beni vincolati a terzi, è meglio fare un passo indietro in quanto i potenziali acquirenti incompatibili con il vincolo di destinazione. Anche nel caso in cui abbiano trascritto l’atto, non potranno fare salvo l’acquisto.
Non solo, il mancato rispetto del divieto normativo di impiegare tali beni a scopi diversi comporterà la sanzione dello scioglimento del vincolo di destinazione e con la conseguente perdita del beneficio.
1.2. Utilizzo pratico del vincolo di destinazione: bisogni familiari
I casi in cui può essere applicato il vincolo di destinazione sono molteplici.
Tra queste abbiamo la realizzare i bisogni di tipo familiare.
Nell’ambito dei rapporti familiari lo si può utilizzare ad esempio se siete conviventi di fatto, infatti il vincolo di destinazione in questo caso non rende espropriabili determinati beni, che si possono destinare al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Questo è possibile in quanto tale istituto viene utilizzato in sostituzione del fondo familiare riservato alla famiglia fondata sul matrimonio.
I fondi quindi possono essere destinati agli stessi conviventi, nonché ai figli. A questo proposito, l’istituto può essere utilizzato anche in caso siate una coppia omosessuale legata da unione civile o convivente di fatto.
Naturalmente l’accesso al sistema definito dall’art. 2645 ter c.c. è preluso per le famiglie fondate sul matrimonio, per evitare di inficiare l’istituto del fondo patrimoniale.
Anche nell’ambito di separazione e divorzio il vincolo di destinazione può essere utilizzato per soddisfare gli obblighi di natura patrimoniale, come ad esempio il mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole.
2. Come si può attuare il vincolo di destinazione?
Il vincolo di destinazione può esser realizzato tramite atto pubblico, inserendo come oggetto beni immobili o beni mobili registrati e dunque iscritti nei pubblici registri.
Tale strumento come stabilisce l’art. 2645 ter c.c. è realizzabile per un periodo: “non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria”.
Essendo il vincolo di destinazione realizzabile con atto pubblico, è dunque anche trascrivibile ed è solo la trascrizione che lo rende opponibile ai terzi.
2.1. Meritevolezza
Si può, allora, dedurre che il vincolo di destinazione si connota in un’aria di utilizzo molto ampia, non ci sono limiti per quanto riguarda la natura del beneficiario che può essere paradossalmente chiunque. Non sussistono neanche particolari indicazioni sui “vincoli di scopo” l’importante è che abbiano il requisito della “meritevolezza”.
L’unico limite che viene attribuito al vincolo di destinazione è che potete utilizzarlo solo per il perseguimento di “interessi meritevoli di tutela”, ma tali interessi non sono facili da individuare nel nostro ordinamento, abbiamo infatti diversi orientamenti sul punto.
Una parte della dottrina interpreta tale requisito in maniera molto restrittiva, per essere giustificato deve perseguire un fine di “utilità sociale”.
Altra parte della dottrina invece ha una visione molto più ampia, infatti per rientrare nel requisito della meritevolezza è sufficiente che lo scopo perseguito sia lecito.
Naturalmente il corretto utilizzo del vincolo di destinazione dipenderà dunque dall’interpretazione che verrà data al principio di meritevolezza.
2.2. Rapporto con l’art. 1322 comma 2 c.c.
L’art. 2645 ter c.c. fa, nella parte finale, espresso riferimento all’art. 1322, comma 2, c.c.. Tale richiamo non sembra ad una prima lettura piuttosto significativa, soprattutto laddove lo si interpreta, secondo l’impostazione tradizionale, cioè come possibilità di dare vita a contratti atipici che non siano contrari alla legge all’ordine pubblico ed al buon costume.
In tal modo, tramite la disposizione di cui all’art. 2645 ter c.c. si consentirebbe di dare ingresso a qualsivoglia finalità che non contrasti con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. E’, invece, indispensabile, un controllo effettivo circa la giustificazione della prevalenza dell’interesse perseguito rispetto a quello dei creditori, che in tal modo si vedo pregiudicati dalla limitazione alla responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c..
Come è evidente l’atto di destinazione non coinvolge solamente le parti del contratto. I contratti atipici a cui si riferisce l’art. 1322, comma 2, c.c. infatti producono effetti esclusivamente tra le parti. Esso produce rilevanti ripercussione anche sulla sfera giuridica dei terzi creditori, in primo luogo mediante la limitazione di responsabilità del bene vincolato.
Ne consegue che il giudizio di meritevolezza va condotto in maniera più rigorosa rispetto alla conclusione di un normale contratto atipico, tenendo conto del bilanciamento di interessi, di cui è portatore il destinatore, con la quella di beneficiari indicata nella norma, nonché quella dei terzi creditori.
2.3. Atto costitutivo
L’art. 2645 ter c.c. richiede per l’atto costitutivo del vincolo di destinazione la forma dell’atto pubblico. Il legislatore ha escluso il ricorso alla scrittura privata, proprio per consentire, tramite la forma solenne, un’adeguata valutazione e ponderazione degli interessi in rilievo.
Il vincolo di destinazione, infatti, comporta un rilevante sacrificio delle posizioni creditorie, ad esclusivo interesse del titolare del patrimonio.
Proprio questo conflitto, che generalmente si genera, ha indotto il legislatore a prescrivere la forma pubblica che garantisce un preventivo filtro di legalità da parte del pubblico ufficiale.
Invero, questa scelta corrisponde alla medesima, già effettuata, per altre tipologie di limitazioni patrimoniali, come:
- l’atto costitutivo di fondazione, di cui all’art. 14 c.c.;
- la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c.;
- l’accettazione con beneficio d’inventario, di cui all’art. 484 c.c.;
- la costituzione di società per azioni, come previsto all’art. 2328 c.c.;
- la deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, di cui art. 2447 quater c.c.;
- la costituzione di società a responsabilità limitata, di cui all’art. 2463 c.c..
La scelta della forma è, inoltre, propedeutica all’atto di trascrizione. E’, invece, meno rilevante al fine di costituire il vincolo stesso, nonché la produzione dei relativi effetti.
L’art. 2645 ter c.c. stabilisce, inoltre, che il vincolo di destinazione può avere come durata un periodo non superiore a novanta anni o la durata della vita della persona beneficiaria, come anzidetto.
2.4. Legittimazione a costituire il vincolo
Ti starai chiedendo se e quando puoi porre in essere il vincolo di destinazione, come disciplinato all’art. 2645 ter c.c..
Invero, si ritiene che possa procedere alla costituzione del vincolo di destinazione esclusivamente il proprietario del bene da vincolare e non il titolare di altro diritto reale limitato.
Il vincolo, in esame determina, infatti, una limitazione dello sfruttamento economico del bene. Tale potere non può riconoscersi in capo al titolare di un diritto reale limitato, ad esempio, l’usufruttuario. Questo è tenuto a rispettare l’obbligo di destinazione economica della cosa, come previsto all’art. 981 c.c..
Tale affermazione sembra, inevitabilmente, in contrasto con la costituzione di un vincolo di destinazione, giacché l’art. 2645 ter c.c. può comportare anche l’attribuzione ad altri del bene, i quali avrebbero interesse ad utilizzarlo secondo una differente destinazione economica, ma conforme allo scopo perseguito.
2.5. Atto unilaterale non recettizio
L’atto costitutivo del vincolo ha la struttura di un negozio, essenzialmente di un atto unilaterale non recettizio. Tramite dichiarazione, il proprietario del bene costituisce una limitazione al proprio diritto di proprietà, realizzando un vincolo di destinazione al perseguimento di una specifica finalità.
Come poc’anzi asserito, non di rado il patrimonio separato è realizzato in beneficio di uno specifico soggetto. Tuttavia, l’eventuale partecipazione di quest’ultimo, non incide sulla natura unilaterale dell’atto stesso. Il beneficiario non ha alcun ruolo nella produzione dell’effetto negoziale di destinazione.
L’atto costitutivo comporta la programmazione di una certa destinazione che viene impressa al bene con un conseguente vincolo limitato nel tempo. L’atto di cui all’art. 2645 ter c.c. non comporta alcun effetto traslativo. In altri termini, per come è disciplinato dal legislatore, l’atto costitutivo vincola ma non trasferisce il bene.
Questa è una delle differenze fondamentale rispetto al trust. In quest’ultimo caso il bene oggetto della destinazione è attribuito al gestore che acquista un dovere di amministrazione del bene, strumentale alla realizzazione dello scopo, perseguito con il vincolo.
Il trust è tipico degli ordinamenti di common law, crea una massa distinta dal restante patrimonio del titolare. Similmente alla fattispecie in esame, i beni oggetto di trust non sono aggredibili dai suoi creditori personali.
Differentemente accade nell’ipotesi del 2645 ter c.c.. A seguito della costituzione della massa separata, il bene resta nella disponibilità del suo originario titolare, nonostante il diritto di proprietà sia, in parte, compresso.
2.6. Trascrizione
L’art. 2645 ter c.c. stabilisce, in relazione alla trascrivibilità del vincolo di destinazione: “possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione (…) I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo“.
La trascrizione del vincolo assolve ad una duplice funzione:
- l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione;
- la limitazione della responsabilità patrimoniale del bene destinato che non può essere oggetto di esecuzione in relazione a diritti di credito, non sorti in conseguenza del vincolo stesso.
La destinazione e la separazione patrimoniale sono, tuttavia, conseguenze dipendenti dall’atto unilaterale in questione, sono solo resi opponibili dalla trascrizione.
2.7. Costituzione dell’atto di destinazione mediante testamento
Ci possiamo ora interrogare circa i modi alternativi di costituzione del vincolo di destinazione. Invero, l’art. 2645 ter c.c. non dispone espressamente quali sono gli atti tramite i quali possono essere utilizzati a suddetta finalità. Ad esempio, non è contemplata l’eventualità di ricorrere agli atti a causa di morte come il testamento, differentemente da quanto previsto rispetto al trust, ove tale evenienza è espressamente richiamata.
Tuttavia, in base al dato letterale all’art. 2645 ter c.c., il quale fa riferimento ad “atti in forma pubblica”, consente un’interpretazione estensiva tale fa far ricomprendere nel novero degli atti che possono essere utilizzati.
Inoltre il riferimento normativo ad “atti in forma pubblica” consente di garantire un preventivo controllo del notaio-pubblico ufficiale sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la costituzione del vincolo.
E’ certamente ammissibile, inoltre, la costituzione indiretta tramite un legato di contratto avente ad oggetto l’obbligo erede o legatario di costituire con successivo atto il vincolo di destinazione. Il beneficiario della destinazione acquisterà la qualifica di legatario, in quanto titolare del diritto di credito all’attuazione della destinazione a cui corrisponde l’obbligazione dell’erede o legatario proprietario del bene vincolato in funzione della destinazione.
3. Durata del vincolo
E’ opportuno ora porci alcuni quesiti sulla durata del vincolo, soprattutto per quanto a causa delle conseguenze derivanti dall’effetto di segregazione, che produce l’effetto di indisponibilità sui beni destinati.
Secondo quanto dispone l’art. 2645-ter c.c. il vincolo di destinazione:” può avere come durata un periodo non superiore a novanta anni o la durata della vita della persona beneficiaria”.
La norma, tramite suddetta previsione, sembra proprio rispondere a suddetta logica, ossia evitare che su tale massa patrimoniale gravi una rilevante limitazione al diritto di proprietà nonché al principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.
3.1. Pluralità di persone beneficiarie
Una prima questione connessa al limite di durata è circa la possibilità di costituire il vincolo in favore di più persone che ne risultino contestualmente beneficiarie e prevedere l’estinzione dello stesso alla morte del più longevo dei beneficiari.
Ossia ci stiamo domandando se è possibile che si realizzi lo stesso fenomeno di cui si parla in tema di usufrutto, cioè dell’usufrutto successivo.
L’art. 2645 ter c.c. non sembra offrire alcun dato che consente di dare soluzione alla presente questione.
Proprio per tale ragione, in mancanza di una precisa regolamentazione normativa, allora potremmo utilizzare le medesime argomentazioni addotte in tema di usufrutto.
Dispone, al riguardo, l’art. 979 c.c. che la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario mentre l’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non durare più di trent’anni. Quindi, come possiamo constatare lo schema impiegato è simile sia per l’atto di destinazione e questo diverso istituto.
L’art. 796 c.c., secondo la sua formulazione letterale, ammette la riserva di usufrutto in favore del donante e, dopo di lui, a vantaggio di più persone, ma non successivamente.
Si può tentare un ulteriore passaggio interpretativo ed ammettere non solo la destinazione in favore di più persone contemporaneamente, ma anche la destinazione in favore di più persone in ordine successivo, purché entro il limite temporale massimo di novanta anni.
Similmente allora, potremmo ragionare anche con riferimento al vincolo di destinazione. Infatti nella disciplina dell’art. 2645 ter c.c. sono previsti i due termini massimi di durata, novant’anni o la durata della vita della persona beneficiaria.
Dunque, appare corrispondente al dato letterale la possibilità di creare un vincolo di destinazione a favore di più persone in ordine successivo, ad esempio per una durata di alcuni anni ciascuno, purché la durata complessiva sia contenuta entro il limite massimo di novant’anni
3.2. Il nascituro beneficiario del vincolo
Un’ulteriore questione correlata alla durata del vincolo di destinazione è relativa alla possibilità destinare il bene in favore di nascituri figli di una determinata persona vivente.
Anche in tal caso, come per il precedente invero, non vi è un’espressa previsione normativa. Quindi si è giunti anche a negare la possibilità di individuare quali beneficiari persone non ancora nate che non godrebbero della capacità giuridica secondo l’art. 1 c.c..
Tuttavia, anche in questo caso possiamo applicare per analogia la disciplina di altro istituto, in specie la donazione. L’atto di liberalità, infatti, può essere posto in essere anche in favore di chi è soltanto concepito oppure dei figli di una determinata persona vivente al tempo dell’atto, anche se ancora non concepiti, come testimonia l’art. 784 c.c..
Tale disposizione quindi si può applicare anche in questo caso in via analogica. Inoltre si potrebbe ragionevolmente ritenere di poter “rinforzare” gli effetti della donazione con l’apposizione di un vincolo di destinazione su un immobile a garanzia dell’adempimento dell’onere, con il conseguente effetto di segregazione che esclude l’aggredibilità da parte dei creditori sul bene vincolato.
4. Brevi cenni sulla responsabilità tributaria
Per quanto riguarda, in fine, i profili tributari, il vincolo di destinazione comporta svariati benefici tra cui:
- la non imposizione per gli atti riguardanti i beneficiari;
- un prelievo proporzionale che va in crescendo a secondo del grado di parentela che lega il fiduciario al disponente.
Le imposte indirette
Con riferimento alle imposte indirette, cioè la tassazione che riguarda atti da cui è possibile desumere l’esistenza di reddito, l’atto costitutivo del vincolo di destinazione è soggetto all’imposta sulle donazioni e successioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990. L’ art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 ha previsto che tale imposta si applichi anche a tutti gli atti di costituzione, appunto, di vincoli di destinazione.
Predetta previsione, si giustifica alla luce della necessità di realizzare il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c., tramite atto in forma solenne, che prevede la partecipazione del notaio.
Oltre alla suddetta imposta, si devono aggiungere:
- le imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa di euro 200 ciascuna, se il vincolo ha a oggetto beni immobili.
Altra imposizione dovuta, è quella del bollo che varia a secondo della tipologia dei beni vincolati, da un minimo di 150 ad un massimo di 300 euro. Questa tassazione si applica, invero, solo laddove il disponente, con l’atto costitutivo, stabilisca il trasferimento di diritti strumentali in favore di un gestore.
Ove, invece, la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento di diritti, in conseguenza dello stesso sono dovute:
- imposta fissa di registro per un importo di euro 200;
- imposta ipotecaria, in misura corrispondente a euro 200, se il vincolo ha ad oggetto beni immobili;
- infine, imposta di bollo, per un valore pari a euro 45.
5. Autodestinazione
Possiamo ora porci un ulteriore quesito, cioè se è possibile costituire un atto di autodestinazione, cioè un vincolo posto a beneficio dello stesso costituente.
Si è detto che l’atto di destinazione è essenzialmente unilaterale e comporta l’apposizione di un vincolo ad un bene di proprietà del costituente. Il vincolo non può essere costituito in favore del proprietario del bene vincolato, cioè possiamo fermamente affermare non è ammessa l’autodestinazione.
L’art. 2645 ter c.c. identifica quali beneficiari del vincolo persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche, disposizione che varrebbe ad escludere l’autodestinazione.
Tuttavia, tale esclusione la si desume, soprattutto, dalla circostanza che il vincolo di destinazione di cui art. 2645 ter c.c. è una rilevante eccezione al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.:
Suddetta limitazione è, però, giustificabile solo ove l’atto di destinazione sia volto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Ammettendo la facoltà di costituire il vincolo a favore dello stesso titolare della massa patrimoniale, la limitazione non troverebbe idonea giustificazione. Infatti essa finirebbe per realizzare una causa illecità, volta semplicemente ad eludere i diritti dei creditori, che non potrebbero rivalersi sul bene.
Lo scopo di destinzione non può identificarsi con esigenze legate ai beni soggetti a vincolo, sicché, in via esemplificativa, è da escludere l’idoneità di un interesse finalizzato alla mera conservazione dei beni medesimi.
L’autodestinazione non corrisponde alla fattispecie astratta dell’art. 2645 ter c.c. anche sotto un altro punto di vista. Infatti, ove si consentisse tale fenomeno, invero, si attribuirebbe al titolare un diritto che già gli appartiene. Egli infatti avrebbe il godimento del bene vincolato, di cui usufruisce anche in veste di proprietario.
Un effetto similare si potrebbe ottenere anche mediante combinazione della compravendita e vincolo di destinazione. Cioè è possibile che il proprietario trasferisce il bene da destinare e contestualmente pattuisce un vincolo di destinazione a proprio favore. L’acquirente acquisirà il ruolo di costituente del vincolo mentre l’alienante diventa beneficiario della destinazione.
6. Vincolo di destinazione e rapporto con istituti affini
Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. ha, invero, rilevanti affinità con altri istituti.
In primo luogo la dottrina ha utilizzato il parametro del vincolo di destinazione è stato utilizzato al fine di giustificare l’entrata nel nostro ordinamento del trust. Quest’ultimo è un negozio giuridico secondo il quale un soggetto, denominato disponente, dispone di una certa quantità di beni che vuole tutelare.
Questi beni vengono assoggettati ad un vero e proprio vincolo di destinazione, sotto il controllo di un secondo individuo, che prende il nome di gestore. Tale soggetto procederà a gestire ed amministrare la massa patrimoniale separata nei confronti di un terzo soggetto beneficiario, il beneficiario o al fine di conseguire uno scopo.
Altrettanto similare al vincolo è il fondo patrimoniale. è un patrimonio destinato ad uno scopo ben definito, quello di far fronte ai bisogni della famiglia.
Questo funzione deriva direttamente dal testo dell’art. 167 c.c.:“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”.
Segregazione patrimoniale prima dell’introduzione del 2645 ter c.c.
La figura del vincolo di destinazione è di recente introduzione all’interno del nostro ordinamento. Tuttavia, nonostante si tratti di una recente novità normativa, anche prima dell’avvento dell’art. 2645 ter c.c., era possibile creare un vincolo di segregazione a carico del proprietario, che consentisse di gestire per determinati scopi una massa patrimoniale.
Sebbene sistemi alternativi, prevedevano il ricorso a dei contratti che, ovviamente, producevano un vincolo non opponibile ad un terzo acquirente dell’immobile né ad un creditore del proprietario.
Un esempio di questa categoria era il contratto fiduciario. Questo è un negozio traslativo atipico, cioè è un negozio che comporta il trasferimento della proprietà. Il contratto prevede la realizzazione di un vincolo in virtù del quale tramite un primo atto si trasferisce un diritto o attribuisce una situazione giuridica ad un soggetto. Con un secondo, invece, nasce in capo a suddetto soggetto l’obbligazione di restituire il diritto, non necessariamente all’originario titolare.
Stesso effetto poteva essere prodotto tramite il c.d. onere della donazione modale. Il donante, infatti, può imporre al donatario l’assunzione di una determinata obbligazione che può consistere in un fare, un dare o un non fare. In tal modo, quindi, il donante può trasferire una massa patrimoniale ad un terzo e stabilire che quest’ultimo proceda alla gestione del bene in favore di un beneficiario.
L’onere di donazione, benché molto simile al vincolo di destinazione, se ne discosta per una tutela maggiore, di natura reale, derivante direttamente dalla trascrizione del vincolo.
7. Conclusioni
In ogni conclusione, sembra opportuno effettuare uno schema riassuntivo di riferimento:
- Il Soggetto conferente è colui che intende porre in essere la destinazione del bene in favore di uno o più soggetti giuridici indicati.
- Il Soggetto beneficiario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.
- La Forma dell’atto deve essere pubblico.
- I Beni vincolati devono essere beni immobili o beni mobili registrati.
- L’interesse perseguito deve essere meritevole di tutela
- La durata del vincolo non deve superare i 90 anni o se espressamente specificato può anche essere stabilito per tutta la vita del beneficiario.
- L’atto del vincolo di destinazione per essere valido deve essere trascritto nei registri immobiliari, sia per consentire la sola pubblicità notizia sia per rendere lo stesso inopponibile a terzi.
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla fattispecie di vincolo di destinazione è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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