Vizi della volontà nel contratto: come farli valere

I vizi della volontà sono elementi perturbanti il consenso di una delle parti del contratto, che possono incidere sulla validità dello stesso. Questi operano in modo da indurre la determinazione di una volontà esterna del soggetto non conforme a quella interna, o alterando lo stesso procedimento di formazione di quest’ultima.

I vizi della volontà richiamano concetti piuttosto frequenti nel linguaggio comune. Non di rado si utilizzano termini come dolo, violenza ed errore, anche in opportuni contesti giuridici. Tuttavia non sempre la loro definizione è chiara ai più.

Ciò, inevitabilmente, conduce a discrasie sia in sede contrattuale, ma anche e soprattutto nella fase patologica del rapporto, ossia quando produce effetti pregiudizievoli per la parte, il cui consenso era viziato.

Conoscere il significato e la disciplina dei vizi della volontà è, quindi, fondamentale al fine di comprendere a pieno come tutelarsi.

1. I vizi della volontà: l’errore

Quando si parla dei vizi della volontà, l’errore è sicuramente il più facile da identificare nel suo contenuto. Con esso si intende la falsa rappresentazione della realtà che incide sul processo di formazione del consenso. Quest’errata valutazione induce il contraente a stipulare un atto che non avrebbe posto in essere o avrebbe posto in essere in modo parzialmente differente.

L’errore deve possedere due elementi: essenzialità e riconoscibilità. Si definisce essenziale quando il contratto non sarebbe stato concluso in sua assenza. Il legislatore prevede un elenco di cause essenziali non tassativo all’art. 1429 c.c.. Attengono in particolare ad errori sulla natura o oggetto del contratto, nonché identità o qualità di una delle controparti.

Si definisce, invece, riconoscibile quando può essere individuato da parte di un contraente normalmente diligente. In questo caso il legislatore tutela sia la parte che è caduta in errore, sia la controparte, per cui il negozio non è annullabile se l’errore non era riconoscibile usando la normale diligenza. Il fondamento di tale requisito è il principio di affidamento, cioè l’esigenza di tutelare la buona fede dell’altro contraente.

L’errore può essere di fatto o di diritto. L’errore di fatto consiste nella falsa percezione di una situazione di fatto che induce alla stipulazione. Mentre l’errore di diritto è l’errore sulla portata , esistenza o sulla permanenza in vigore di norme giuridiche.

2. I vizi della volontà: il dolo

Il dolo è, invece, quel vizio della volontà che solitamente genera maggiori confusioni, in chi non è avvezzo allo studio del diritto. Consiste in artifici e raggiri con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, spingendolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso ad altre condizioni.

Il dolo vizio del contratto viene distinto dal complesso di vanterie pubblicitarie rispetto alla merce, volte ad indurre all’acquisto, che, invece, sono consentite. In questo secondo caso non può infatti parlarsi di vizio dell’atto negoziale.

Rientra tra i comportamenti dolosi la condotta del rendere menzogne, quando utilizzata per nascondere o negare l’esistenza di specifici elementi, rilevanti al fine di indurre alla conclusione del contratto. Si distingue, invece, dalla reticenza che è una condotta omissiva, circa l’obbligo di rendere informazioni necessarie. Questa causa, in genere, responsabilità precontrattuale.

Il dolo può essere determinante o incidente. Il dolo è determinante quando senza di esso, la controparte non avrebbe prestato il consenso al negozio. Si dice incidente quando il contratto sarebbe comunque sorto, ma a diverse condizioni.

Infine, si dice reciproco quando proviene da entrambe le parti. In questo caso il contratto è annullabile su istanza di entrambe le parti.

3. I vizi della volontà: la violenza morale

La violenza morale o psichica consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole, ai sensi dell’art. 1434 c.c.. Questa prospettazione induce un soggetto a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti stipulato, o l’avrebbe stipulato ad altre condizioni, comportando l’annullabilità dell’atto. Si distingue dalla violenza assoluta, ossia la violenza fisica, in tal caso la volontà manca del tutto, con conseguente inesistenza del negozio giuridico.

Per essere giuridicamente rilevante, la violenza implica la minaccia di una male notevole, ” di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata” (1435 c.c.). Deve essere quindi oggettivamente rilevante in relazione all’affare e alla condizione della persona minacciata. Il male minacciato deve, inoltre, essere ingiusto cioè antigiuridico, quindi non è rilevante la minaccia di far valere un diritto.

La violenza è rilevante anche se proviene da un soggetto terzo, non importa poi che la parte che si avvantaggia sia rimasta estranea e non sappia niente. La violenza può esser diretta nei confronti della parte che è spinta a concludere il negozio, ma è rilevante anche quando diretta verso il coniuge, un discendente o un ascendente del contraente.

4. Come si fa valere il vizio?

L’art. 1427 c.c. dispone che “il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti“. Il rimedio, ove sussista un vizio della volontà, è quindi l’annullamento.

Invero, il nostro ordinamento giuridico qualifica come annullabile l’atto che sia espressione di un processo decisionale non corretto, in quanto la volontà del suo autore è stata falsata. L’annullabilità esprime, allora, un giudizio di disvalore dell’atto negoziale così realizzato.

L’annullabilità può esser fatta valere tramite l’azione o l’eccezione di annullabilità.

Con la prima si instaura ex novo un processo, può esser esercitata entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto il dolo o l’errore. Il termine, non presente in caso di nullità, serve a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Infatti, il contratto annullabile è comunque produttivo di effetti, fin quando non interviene una sentenza.

L’eccezione di annullamento, invece, può esser fatta valere nel corso del procedimento di cognizione ordinario, già instaurato. Essa, a differenza dell’azione, è imprescrittibile. Per eccezione deve intendersi solo quella in senso stretto, finalizzata a paralizzare la domanda dell’attore e non anche quella formulata in via riconvenzionale, finalizzata ad ottenere un provvedimento favorevole.

5. Chi è legittimato ad agire?

L’art. 1441 c.c. prevede espressamente che l’annullamento può esser fatto valere solo dalla parte nel cui interesse è stata prevista l’annullabilità stessa, o chi potrà ottenere un effetto patrimoniale o non patrimoniale favorevole dalla sentenza di accoglimento.

Tuttavia, in deroga a quanto disposto dalla norma, l’ordinamento contempla anche ipotesi di legittimità assoluta, che attribuiscono il potere di impugnativa a qualunque soggetto interessato subordinatamente ai limiti dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Questa più intensa forma di legittimazione comunque risponde alla primaria esigenza di tutela dell’interesse della parte. Il contratto annullabile resta, inoltre, ancora produttivo di effetti. Oltre al particolare interesse privato della parte, invero, in caso di legittimità assoluta sussiste anche un interesse pubblico subvalente.

6. Effetti dell’annullamento

La sentenza di annullamento ha efficacia costitutiva , in quanto elimina gli effetti dell’atto negoziale prodottisi nelle more. Ha, quindi, efficacia retroattiva, si estende ad ogni effetto prodotto dal contratto annullato. La sentenza produce il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente al negozio stesso.

L’art. 1445 c.c. disciplina poi gli effetti della sentenza anche nei confronti dei terzi. La norma recita “L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento“.

L’annullamento che dipende da vizi della volontà non può pregiudicare i diritti acquisiti a titolo oneroso dei terzi in buona fede. Quindi essi saranno pregiudicati se:

  • annullamento che dipende da minore età, interdizione e inabilità , in quanto sui terzi grava un dovere minimo di informazione;
  • in presenza di un diritto acquisito a titolo gratuito;
  • in presenza di mala fede.

Infine, l’art. 1446 c.c. ammette anche che l’effetto della sentenza possa riguardare il vincolo di una sola delle parti del contratte.

7. L’annullamento è l’unico rimedio praticabile?

Ove le parti non intendano eliminare gli effetti del contratto, ma preferiscano conservarlo, si potrà agevolmente ricorre alla convalida o alla rettifica.

La convalida costituisce una sanatoria del contratto annullabile, essa è finalizzata a rendere definitivi gli effetti precari del contratto. Questo può esser convalidato dal solo contraente legittimato a far valere l’annullamento.

La convalida non ha alcuna efficacia se persiste il vizio che l’ha determinata, per questo viene effettuata dalla parte interessata ai sensi del 1441 c.c. Può essere sia espressa che tacita. La prima è realizzata mediante un negozio giuridico, la seconda tramite atti che esprimono la volontà di dare esecuzione al contratto.

La rettifica, invece, è l’istituto che consente alla parte non in errore di estinguere il diritto all’annullamento della controparte, rendendo il contratto definitivamente efficace. La prestazione deve essere eseguita in maniera conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte in errore intendeva concludere.

La rettifica ha natura negoziale, ossia è inteso quale atto unilaterale recettizio, che si perfeziona con la manifestazione dell’offerta di eseguire il contratto.

8. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la procedura prevista per far valere i vizi della volontà è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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